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Mar 11, 2015 |
Giurisprudenza Piano del Consumatore Legge n. 3/2012 | Sovraindebitamento Legge n. 3/2012 | 

Tribunale di Reggio Emilia del 11 marzo 2015

L’accertamento di eventuali atti in frode ai creditori è un obbligo del Tribunale e qualora il Giudice ne ravvisi il compimento non può omologare l’accordo anche se vi è il consenso della maggioranza dei Creditori

La proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento non può essere omologata, anche se vi è accordo con i Creditori con il raggiungimento della maggioranza prescritta dal comma 2 dell’art.11 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, qualora il Giudice, ai sensi dell’art. 10 comma 3 della legge medesima, ravvisi la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, a nulla rilevando che l’accordo sia più conveniente rispetto ad una esecuzione ordinaria contro il debitore, né che i creditori abbiano dato consenso alla proposta stessa, come si legge nelle motivazioni del provvedimento. La vicenda nasce in ordine alla presentazione di una domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti da parte di un Debitore che, precedentemente alla proposta di accordo, aveva costituito un “trust sham”, ovvero un “trust meramente apparente”, il cui fine, si legge nelle motivazioni del provvedimento in commento, sarebbe stato quello di sottrarre alla garanzia generica dei creditori i cespiti ivi conferiti, in evidente contrasto con il disposto imperativo di cui all’art. 2740 c.c.

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