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Sep 17, 2016 |
Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti | Delle rimesse solutorie | 

Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza n. 4203/2014 del 17 settembre 2016 (accoglimento totale), Est. Dott.ssa Ferrari.

Nel caso in cui l’Istituto di credito non dimostri quali versamenti abbiano natura solutoria, agli stessi va attribuita natura ripristinatoria, ragion per cui per questi la prescrizione inizierà a decorrere solo dalla data di chiusura del rapporto di conto corrente. Il correntista inoltre, ha sempre il diritto di eccepire le nullità che viziano il rapporto di conto corrente bancario, se afferenti ad errori di contabilizzazione anche se sono decorsi i termini di impugnazione dell’estratto conto bancario.

(…) Nel rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l’impugnazione dell’estratto conto trasmesso al cliente, fissato dall’art. 1832, secondo comma del c.c., ove non esercitato, non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o comunque su situazione illecita.

Download allegati: Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza n .4203/2014 del 17 settembre 2016 (accoglimento totale), Est. Dott.ssa Ferrari.

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