Tribunale di Roma, sentenza n. 2188 dell’8 febbraio 2021. Dott. Fausto Basile
Il Giudice, una volta riconosciuto che il piano di ammortamento alla “FRANCESE” è redatto secondo il regime dell’interesse composto, ritiene che per la verifica dell’usura ab origine tra i costi vada incluso anche quello occulto a carico del mutuatario insito nell’utilizzo di tale regime. Pertanto, dichiara l’usurarietà del tasso di interesse effettivo concordato nel contratto con conseguente gratuità del finanziamento ai sensi dell’art. 1815.
“la prima consulenza tecnica d’ufficio aveva concluso affermando che la capitalizzazione utilizzata nel piano di ammortamento alla francese relativo al contratto di finanziamento per cui è causa fosse quella semplice. A fronte delle osservazioni tecniche avanzate da parte attrice alla metodologia utilizzata e alle conclusioni del CTU, è stata disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica d’ufficio che, dopo aver esaminato la documentazione contrattuale e contabile in atti e tenuto compiutamente conto delle osservazioni dei CTP, ha accertato che il mutuante ha adottato un piano di ammortamento di tipo francese a rata posticipata costante, redatto applicando il regime finanziario della capitalizzazione composta“.
“Il tribunale alla stregua di una corretta interpretazione della norma di cui all’art. 644, IV co., c.p., secondo la quale “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, ritiene che tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all’erogazione del finanziamento vada incluso anche il costo occulto a carico del mutuatario, insito nell’utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento (alla francese), costo pari al differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall’applicazione del regime di capitalizzazione semplice.(…) Pertanto, ritenuta la correttezza sia del metodo utilizzato che dei calcoli elaborati dal CTU, va accertata l’usurarietà del tasso di interesse effettivo (TEG) concordato nel contratto di finanziamento in contestazione. Conseguentemente, va dichiarata, ai sensi dell’art. 1815, co. 2, c.c., la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e la gratuità del finanziamento, non essendo dovuto alcun interesse“.
“La gratuità del finanziamento in contestazione a seguito dell’accertamento dell’usurarietà del tasso di interesse pattuito determina l’assorbimento di tutte le altre contestazioni sollevate dagli attori in ordine all’illegittima applicazione di interessi anatocistici, alla violazione dell’art. 117 TUB e alla difformità del TAEG effettivo rispetto a quello dichiarato, sicché neppure vanno prese in considerazione le altre ipotesi di ricostruzione del piano di ammortamento e del rapporto dare-avere elaborati in via subordinata dal CTU, mediante la sostituzione del regime di capitalizzazione a quello di capitalizzazione composta, oppure applicando gli interessi sostitutivi di cui all’art. 125 bis, comma 7 TUB”.
Download Sentenza: Tribunale di Roma, sentenza n. 2188 dell’8 febbraio 2021. Dott. Fausto Basile