Tribunale di Varese, sent. n. 1354/2016 del 29 novembre 2016, Est. Dott. Longobardi
Fino a quando non verrà commissionata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non è possibile procedere ad una qualificazione in termini oggettivi dell’interesse usurario, ferma restando la possibilità che tali interessi siano comunque riconosciuti come usurari in chiave soggettiva.
(…) “La maggiorazione del tasso medio concordato per i tassi corrispettivi di 2,1% percentuali, resa per rendere omogeneo il raffronto dei tassi “soglia” rispetto agli interessi moratori, non può considerarsi attendibile poichè detta rilevazione statistica oltre a non essere ufficiosa in quanto condotta in assenza di una istruzione in tal senso disposta dal Ministero delle Economie e delle Finanze è stata condotta attraverso l’acquisizione di dati a campione risalanti ad oltre dieci anni fa (…)”
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