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Jul 8, 2013 |
Giurisprudenza Piano del Consumatore Legge n. 3/2012 | Sovraindebitamento Legge n. 3/2012 |
Tribunale di Vicenza del 8 luglio 2013
Nomina del Professionista svolgente le funzioni di Gestore della crisi da parte del Presidente del Tribunale in caso di assenza dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)
Nel contesto della procedura di liquidazione dei beni prevista dall’art. 14 ter della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, il Tribunale del luogo di residenza del Debitore può procedere alla nomina di un Professionista svolgente i compiti e le funzioni dell’Organismo di Composizione della Crisi al fine di ottenere la relazione da parte di quest’ultimo circa la natura e le cause di indebitamento del Debitore ai sensi del comma 9 dell’articolo 15 della legge medesima.
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