La verifica del rispetto del tasso soglia al momento della pattuizione per il credito erogato, dovrà effettuarsi considerando tassi e costi promessi e non corrisposti, in riferimento al chiaro enunciato dell’art. 644 c.p
Altri Pronunciamenti in Tema di Usura su Finanziamenti
In caso di mutuo fondiario (38 TUB) nullità per superamento del limite di finanziabilità dell’80% del valore dell’immobile ipotecato. Conversione ex art. 1424 c.c. in mutuo ordinario
Legittimità della clausola floor in mancanza di pattuizione scritta
Il finanziamento a stati di avanzamento lavori (cd. SAL), non rientra nella categoria dei mutui, bensì in “altri finanziamenti”
Nullità del contratto con obbligo di restituzione della sola quota capitale per la parte opponente qualora il contratto risulti sottoscritto solo dalla parte finanziata
Per i contratti di finanziamento stipulati in epoca antecedente all’entrata in vigore della L.2/2009, sotto forma di cessione del quinto, le somme versate a titolo di premi assicurativi non essendo espressione dell’autonomia negoziale ma, imposte per legge non andrebbero incluse nel calcolo del TEG.
La violazione dell’art. 38 del T.U.B. non comporta l’eccezione di nullità del contratto, in quanto la previsione normativa della limitazione dei finanziamenti è dettata a carattere cautelativo del credito bancario.
È onere della parte che deduca in giudizio l’applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia".
La parte che deduce la violazione dell’usura bancaria e dunque l’applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l’onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.