Contratti bancari validi anche in assenza di sottoscrizione della Banca purchè si rispettino artt. 1284 comma 3 c.c. e 117 comma 4 Tub
Altro
Illegittimità cms in caso di mancata indicazione dei criteri di calcolo. Ricalcolo ai tassi Bot in caso di mancata pattuizione degli interessi. Onore della prova in capo alla parte che richiede l’eccezione di prescrizione
In assenza della dimostrazione di forma scritta, gli interessi devono essere calcolati in riferimento all’ex art.117 Tub e nulla è dovuto a titolo di commissioni di massimo scoperto.
La Banca è stata condannata, per oltre 200.000 Euro, al risarcimento di tutti gli interessi addebitati per una causa di anatocismo ed usura su un rapporto di conto corrente e due mutui
Ammissibilità della richiesta per copia della documentazione contrattuale e contabile ex art. 119, comma 4 TUB
La mancata produzione del contratto scritto recante la pattuizione dei tassi d’interesse rende applicabili i tassi legali ex art. 1284 c.c. e non i tassi BOT ex art. 117 TUB. È possibile disporre ctu contabile anche in assenza di estratti conti integrali. L’adeguamento della Delibera CICR 9/02/2000 necessità della approvazione scritta specifica del correntista
Onere della prova a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed applicazione del criterio del c.d. saldo a zero
Richiesta ex art. 119 T.U.B. della documentazione relativa al rapporto bancario. Ammissibilità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c da parte del Giudice degli estratti conto periodici mancanti
Ricorso per decreto ingiuntivo ai danni della banca per la consegna della documentazione contrattuale e contabile
Per la Commissione Istruttoria Veloce (C.I.V.) l'onere della prova per l'avvenuta comunicazione è a carico dell’istituto di credito
Efficacia dei contratti monofirma ed esclusione delle cms dal calcolo del TEG per il periodo ante 2010
Saldo zero e illegittimità degli interessi ultralegali per omessa indicazione del tasso
Il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l’esecuzione della prestazione e l’inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa
La mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente comporta la nullità del rapporto ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B.
La banca è tenuta a trasmettere gli estratti al cliente. Non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del credito
Riscontrata dalla consulenza tecnica d’ufficio la pattuizione d’ interessi usurari sui rapporti di conto corrente (anticipo ed ordinario), ciò comporta sia la revoca a decreto ingiuntivo, sia l’applicazione a favore della parte attrice (il correntista), dell’art. 1815 del c.c.
Sino al secondo trimestre del 2009, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi d’interesse, escludevano dal calcolo del TEGM la commissione di massimo scoperto, in virtù di tale considerazione gli intermediari debbono attenersi ai criteri indicati nelle istruzioni della Banca d’Italia pro tempore vigenti per la determinazione del Tasso effettivo globale.
L’azione tendente a far valere la nullità della clausola del mero rinvio agli usi su piazza (in un contratto di apertura di credito in c/c), in ordine alla misura di applicazione dell’interesse passivo e della commissione di massimo scoperto, applicabili al rapporto bancario e della clausola che prevede l’anatocismo alle suddette voci, è imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 del c.c.
In mancanza dell’effettiva verifica delle condizioni economiche finanziarie del correntista è illegittima la segnalazione a sofferenza alla centrale dei rischi effettuata dalla banca inoltre, l’istituto di credito prima di effettuare un’eventuale segnalazione deve necessariamente informare il cliente al fine di consentirgli la predisposizione di misure atte ad evitare la segnalazione.
In un contratto di credito in conto corrente, l’istituto di credito non può esercitare un recesso imprevisto ed arbitrario in quanto deve necessariamente sussistere una giusta causa.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, le nullità della clausola del contratto di conto corrente che rinviano alle condizioni usualmente praticate per la determinazione del tasso d’interesse o che prevedono un tasso d’interesse usurario è rilevabile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 c.c.
Con un’articolata sentenza, i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che la clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, da correggere solo mediante l’astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero delle soglie in capo al correntista, è nulla ex articolo 1344 c.c., perché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, previsto dall’articolo 1815 c.c., comma 2, regola applicabile per tutti i contratti di finanziamento. Per i Giudici della Suprema Corte è poi da censurare l’assimilazione delle CMS agli interessi per la verifica del TEG in un conto corrente nel periodo antecedente alla entrata in vigore della L.2/2009.
Laddove l’originario contratto di apertura di credito in conto corrente presenti un rinvio agli usi su piazza per le clausole che regolano la determinazione degli interessi passivi, tali clausole sono da ritenersi nulle perché indeterminate ed indeterminabili.
La parte attrice chiede la condanna delle somme indebitamente percepite in ordine ai rapporti di conto corrente. In particolare chiede la nullità sia dei patti contrattuali non conformi alla L. 154 del 1992, art. 3, sia dei patti che fissano la misura in tassi così elevati da superare la soglia usura. Il giudice respinge le domande della parte attorea, richiamando la non retroattività delle previsioni legislative vigenti al momento della stipula (il contratto è stato sottoscritto nel 1989).
La mancanza nel contratto di apertura di credito in c/c delle pattuizioni attinenti la determinazione degli interessi, ne determina la nullità e la ricostruzione dei rapporti in oggetto applicando il tasso sostitutivo Bot.
Nullità delle clausole che non determinano le condizioni del rapporto (applicazione dell’art. 117 del T.U.B.), rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti a saldo zero, applicabilità dell’azione anche nel caso in cui questa sia preposta dal correntista.