Sentenza del Tribunale di Bergamo, n. 3114/2016 del 25 novembre 2016, est. Dott. C. Masetti
Gli interessi moratori rilevano ai fini dell’usura ed il tasso da prendere in considerazione per la definizione dell’usurarietà è quello stesso fissato dalla legge per gli interessi corrispettivi. La conseguenza dell’eventuale superamento di tale limite per gli interessi moratori è la conversione forzosa del mutuo da oneroso a titolo gratuito.
“E’ inutile ricordare che la norma, dettata per il mutuo ha portata generale e, quindi si applica ad ogni tipo di finanziamento (…) nel caso di mutuo o qualsiasi altro finanziamento la norma imperativa dettata dall’art. 1815 non si limita a sancire la nullità della singola clausola ma dispone la gratuità del quanto corrisposto senza apporre differenza alcuna tra interessi corrispettivi e moratori(…) ”
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