Non sono previsti limiti alla durata del Piano del consumatore che può superare i 5 anni.
La ratio è quella di assicurare una maggiore tutela alle ragioni creditorie e di concedere una “seconda chance” al sovraindebitato.
Non sono previsti limiti alla durata del Piano del consumatore che può superare i 5 anni.
La ratio è quella di assicurare una maggiore tutela alle ragioni creditorie e di concedere una “seconda chance” al sovraindebitato.
Proposta di un piano di rientro ventennale per l’istante, al fine di evitare la procedura di liquidazione dei beni.
Con la procedura di sovraindebitamento deve ritenersi applicabile la falcidia dell’iva e degli altri tributi ex art. 7 l. 3/12. La sindacabilità da parte del giudice circa la sussistenza dei crediti comporta di effettuare nel procedimento una valutazione sommaria analoga a quello previsto dall’art. 176 l.f.
Verifica della fattibilità giuridica ed applicazione delle regole della revisione contabile alla relazione di attestazione del professionista OCC.
Requisito di meritevolezza al fine di escludere che la situazione di sovraindebitamento sia addebitabile a colpa del debitore
Al debitore in possesso dei requisiti di legge per accedere alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento prevista dalla L. n.3/2012, cui sia stata negata l'omologa del Piano del consumatore per ragioni legate alla non meritevolezza della propria condotta nel determinare il proprio stato di sovraindebitamento, spetta comunque la facoltà di presentare la proposta di accordo con i creditori di cui all'art. 7 comma 1 della legge medesima.
Piano del consumatore: può presentarlo anche chi esercita attività d’impresa
Omologazione di un Piano del Consumatore con stralcio del 50% e 60% per tutti i debiti ma con soddisfazione integrale per quanto concerne il debito derivante da mutuo prevedendo il versamento del dovuto da parte del datore di lavoro e la sospensione di tutte le procedure esecutive per tutta la durata del Piano.
Nella composizione della crisi da sovraindebitamento, il Tribunale può accogliere il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore ai sensi degli art. 8 e 9 della Legge n.3/2012 senza operare ulteriori valutazioni di merito, se non vi è contestazione da parte dei Creditori.
L’accertamento di eventuali atti in frode ai creditori è un obbligo del Tribunale e qualora il Giudice ne ravvisi il compimento non può omologare l’accordo anche se vi è il consenso della maggioranza dei Creditori
Omologazione di un Piano del Consumatore con stralcio del 60% per tutti i debiti prevedendo il versamento del dovuto da parte del datore di lavoro e la sospensione di tutte le procedure esecutive per tutta la durata del Piano.
L’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è omologabile anche qualora sussista altra procedura concorsuale a carico del Debitore proponente nella sua qualità di socio di azienda aderente alla procedura di concordato preventivo.
La proposta rispettosa della legge deve essere omologata ed eseguita
Le semplificazioni e agevolazioni di cui l’imprenditore agricolo eventualmente goda sul piano civile e tributario non producono alcuna deroga alla disciplina della crisi da sovraindebitamento.
Nomina del Professionista svolgente le funzioni di Gestore della crisi da parte del Presidente del Tribunale in caso di assenza dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)