Le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle
Anatocismo e Clausola di Reciprocità
Illegittimità degli interessi anatocisti ed illegittimità interessi ultralegali in caso di pattuizioni non concretamente determinati. In mancanza di espressa pattuizione non si devono computare le commissioni di massimo scoperto
Onere della prova a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Nullità delle fideiussioni prestate avendo la Banca violato l’art. 1956 c.c
Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali non pattuiti correttamente. Rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale in assenza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria
La mancata produzione del contratto scritto recante la pattuizione dei tassi d’interesse rende applicabili i tassi legali ex art. 1284 c.c. e non i tassi BOT ex art. 117 TUB. È possibile disporre ctu contabile anche in assenza di estratti conti integrali. L’adeguamento della Delibera CICR 9/02/2000 necessità della approvazione scritta specifica del correntista
Esclusione anatocismo e valute in mancanza di pattuizioni di forme contrattuali e in assenza di alcuni estratti conti
Illegittimità anatocismo bancario nei contratti “uso piazza” anteriori alla delibera Circ 09/02/2000. Non è sufficiente la sola pubblicazione dell’adeguamento alla delibera Circ nella Gazzetta Ufficiale, ma occorre necessariamente la prova della pattuizione di nuova regolamentazione degli interessi con comunicazione al correntista
Va dichiarata la nullità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari di conto corrente sottoscritti prima dell’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000, come delle clausole prevedenti interessi ultralegali facenti rinvio ai cosiddetti “uso piazza”. Si definisce l’onere della prova a carico di chi solleva l’eccezione di prescrizione
La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuita sul rapporto di apertura di credito in conto corrente nei periodi ante 22.04.2000, deve essere dichiarata nulla in conseguenza di ciò, gli interessi a debito a carico del correntista debbono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.
La ricorrente formula una domanda di accertamento volta a rideterminare il saldo del conto per effetto delle eventuali nullità delle singole clausole.
Con la prima censura, il giudice a quo non aveva valutato l’incidenza dell’art. 120, comma 2 del T.U.B. che giustificava l’applicazione dell’anatocismo trimestrale solo e soltanto se le condizioni contrattuali afferenti la capitalizzazione degli interessi erano approvate e sottoscritte dalla clientela.
La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi è invalida anche per i contratti stipulati successivamente alla Delibera CICR 2000 se non oggetto di specifica pattuizione, così come quella relativa alla remunerazione della commissione disponibilità fondi, qualora non specifichi criteri di calcolo conformi alla legge n.2 del 2009.
Nessuna specificazione di carattere secondario può limitare la portata disciplinare di una norma di carattere primario. Cosa ne resta delle disposizioni attuative della delibera Cicr sul nuovo art. 120 Tub.
Degli ultimi orientamenti sull’anatocismo bancario. Le clausole di capitalizzazione trimestrale ed annuale degli interessi passivi, inserite in un contratto di conto corrente son da ritenersi nulle; come tale rilevabili d’ufficio dal giudice, anche in assenza di una dimostrazione del profilo di invalidità da parte dell’interessato.
La cassazione ha statuito che l’anatocismo bancario è una pratica vietata indipendentemente dal periodo in cui vengono capitalizzati gli interessi a debito, che siano essi annuali o trimestrali
Ripetizione degli interessi anatocistici. In assenza di approvazione per iscritto da parte del correntista, la capitalizzazione degli interessi passivi non si applicherà anche successivamente all’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000; oltretutto ove non indicati nei contratti prodotti, criteri di calcolo e periodicità della commissione di massimo scoperto, questa sarà da considerarsi illegittima.
Illegittima applicazione bancaria delle clausole anatocistiche a partire dal 01 gennaio 2014. Il Tribunale di Milano, con le due Ordinanze collegiali del 25 marzo e del 3 aprile 2015, ha affermato che il nuovo divieto assoluto di anatocismo bancario, previsto dalla lettera b) dell’art. 120 TUB è da intendersi già in vigore, e questo sin dal 1 gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha modificato l’art. 120 del TUB).
Con riferimento ai contratti stipulati nel periodo antecedente all’entrata in vigore della delibera CICR, è richiesta, ai fini della legittimità della capitalizzazione degli interessi, la specifica pattuizione delle nuove modalità, non essendo sufficiente la mera comunicazione da parte dell’intermediario.
Per i rapporti di conto corrente iniziati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR, 9 febbraio 2000, è richiesta una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione.
Per i contratti in essere all’epoca dell’entrata in vigore della normativa di legge, che ha consentito la previsione di clausole di anatocismo bancario, le clausole stesse dovevano essere specificamente negoziate, con la conseguenza che altrimenti risulta radicalmente esclusa ogni forma di anatocismo.