Giurisprudenza Usura Conti Correnti

Rimesse solutorie

Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti Delle rimesse solutorie 

Nel caso in cui l’Istituto di credito non dimostri quali versamenti abbiano natura solutoria, agli stessi va attribuita natura ripristinatoria, ragion per cui per questi la prescrizione inizierà a decorrere solo dalla data di chiusura del rapporto di conto corrente. Il correntista inoltre, ha sempre il diritto di eccepire le nullità che viziano il rapporto di conto corrente bancario, se afferenti ad errori di contabilizzazione anche se sono decorsi i termini di impugnazione dell’estratto conto bancario.

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E’ onere dell’istituto di credito sollevare l’eccezione di prescrizione, indicando con grado di determinatezza quanto più verosimile quali rimesse hanno valenza solutoria. Inoltre, qualora nel contratto vi sia per la determinazione dell’interesse passivo una clausola generica di rinvio agli usi su piazza, tale clausola è da considerarsi nulla e pertanto il saldo dovrà rideterminarsi applicando al ricalcolo degli interessi il tasso legale per i periodi antecedenti il 10.3.1992 ed il bot per i successivi.

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Le rimesse solutorie debbono essere individuate secondo la definizione data dalle S.U della Corte di Cassazione n. 24418 del 2010, al fine di stabilire la decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente, deve essere effettuata caso per caso non potendosi presumere in astratto la normalità della funzione ripristinatoria.

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Il tribunale di Verona, stabilisce che le annotazioni contabili in sequenza che incidendo sul saldo disponibile provocano uno spostamento patrimoniale dal correntista in favore della banca, cioè un pagamento autonomo rispetto all’evidenza contabile, fa sì che il correntista possa di fatto esercitare azione di ripetizione delle somme versate solo ed esclusivamente dalla data di ogni singola annotazione in conto da parte della banca.

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Il tribunale respinge l’eccezione di prescrizione delle somme indebite sollevate dalla società, rilevando che ai sensi della pronuncia delle SS.UU. 2.12.2010, il termine di prescrizione va fatto decorrere dalla chiusura del rapporto o dalla data delle singole rimesse solo ove in presenza di atti di tipo solutorio.

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La misura del castelletto di sconto non può concorrere a determinare il fido rilevante ai fini della qualificazione delle rimesse in c/c come solutorie o ripristinatorie, né può rinviare il dies a quo di decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie alla chiusura del c/c.

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In ordine alla decorrenza del termine di prescrizione, esso deve essere non ancorato alla chiusura del conto ma con riferimento a ciascuno addebito trimestrale in quanto l’indebito predetto si perfeziona con l’annotazione degli interessi anatocistici e da tale annotazione decorre il rispettivo termine prescrizionale.

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In ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati la Corte di Cassazione a sezioni Unite con sent. 24418/2010 effettua una fondamentale distinzione tra rimesse di carattere solutorio e ripristinatorio.

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Il castelletto di sconto rappresenta il limite entro cui la banca si impegna a scontare effetti e ricevute bancarie che il cliente presenterà. La conseguenza di quanto sovraesposto è che non vi è alcun trasferimento di denaro al cliente, neppure nella forma messa a disposizione, con l’implicazione che l’eventuale trasferimento avverrà solo in forza dei singoli negozi di sconto. L’obbligazione restitutoria dello scontatario potrebbe insorgere laddove i documenti scontati dovessero risultare insoluti.

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