Commissione massimo scoperto ante 2008: oggetto di separata comparazione rispetto al tasso effettivo globale
Inclusione della CMS nel calcolo del TEG
Per la Commissione Istruttoria Veloce (C.I.V.) l'onere della prova per l'avvenuta comunicazione è a carico dell’istituto di credito
Efficacia dei contratti monofirma ed esclusione delle cms dal calcolo del TEG per il periodo ante 2010
Nell’ambito del giudizio di usurarietà delle poste di addebito, nel computo del costo complessivo del credito, debbono essere computati tutti gli oneri a carico del creditore (interessi, commissioni e spese legate all’erogazione del finanziamento).
Accolta l’eccezione di nullità parziale dei contratti di conto corrente per usurarietà dei tassi praticati, usurarietà acclarata previa inclusione nel calcolo del T.E.G. delle commissioni di massimo scoperto in concreto praticate.
Nella determinazione del Teg effettivo l’addebito trimestrale della commissione di massimo scoperto deve essere considerata, indipendentemente dalle Istruzioni fornite da Banca d’Italia ante-2009.
Il Giudice stabilisce che la CMS debba essere conteggiata ai fini della determinazione del TEG contrariamente alle indicazioni di Banca d’italia precedenti il 2009.
La sentenza ribadisce la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in caso di valida pattuizione della stessa sulla base di quanto stabilito dalla delibera CICR 9/2/2000.
Il Giudice fornisce una interpretazione piuttosto restrittiva in tema di “usura soggettiva” e ribadisce la validità della capitalizzazione trimestrale ove legalmente pattuita. Si sostiene infine che il concetto di reciprocità non attiene all’applicazione delle medesime condizioni “quantitative” agli interessi passivi e attivi ma solo ad una pari periodicità.
La clausola sulla pattuizione degli interessi anatocistici determinati nell’ammontare, con periodicità trimestrale eguale per ciascuna parte del rapporto, è valida se il rapporto bancario è sorto sotto la vigenza dell’art. 120 TUB modificato dal D.Lgs. n. 342/1999.
La sentenza stabilisce che ove la commissione sul massimo scoperto non sia pattuita ai sensi di legge, questa non è dovuta dal correntista e quindi va defalcata dalla ricostruzione del saldo ma al tempo stesso non va considerata ai fini del calcolo del TEG da confrontarsi con la soglia.
L’osservanza alle istruzioni riportate nelle circolari della Banca d’Italia (cui l'articolo 2 della legge 108/96 demanda funzioni consultive in materia di rilevazione dei tassi di interesse medi praticati) in vigore durante lo svolgimento del rapporto di finanziamento comporta la legittimità dell’operato della banca, in quanto porta a ritenere rispettato il principio della riserva di Legge.
Per i rapporti ante legge n.2/2009, ragioni logico-matematiche, oltre che giuridiche, ostano all’inclusione nel Tasso Effettivo Globale della commissione di massimo scoperto, la cui rilevanza ai fini della normativa antiusura va negata.