Il Giudice stabilisce che ai fini del calcolo del TEG da confrontarsi con la soglia usura vanno impiegate le formule di Banca d’Italia.
Rilevanza delle Istruzioni di Banca d’Italia per il calcolo del TEG
In materia di usura bancaria, quando la capitalizzazione trimestrale sia legittimamente pattuita, come da Delibera CICR del 09.02.2000, l’impatto di quest’ultima non può essere computato nel TEG, proprio perché l’interesse è capitalizzato, id est imputato a capitale, di tal che una diversa prospettazione è inficiata nel metodo, prima che nel merito.
In materia di usura bancaria, laddove, le istruzioni della Banca d’Italia applicabili ratione temporis, non prevedessero il computo della CMS nel TEGM, calcolare il TEG secondo un criterio diverso – con inclusione delle CMS – renderebbe quest’ultimo valore non correttamente confrontabile al tasso soglia. Non può pretendersi che la Banca operi in modo difforme dalle istruzioni dell’Organo di Vigilanza.