Nei contratti di Leasing, la sola pattuizione del tasso nominale (TAN) con la mancata indicazione del tasso di attualizzazione (detto anche tasso Leasing) previsto dalla normativa Banca d’Italia implica la violazione di quanto disciplinato dall’art.117 TUB ed il conseguente ricalcolo ai tassi sostituiti.
Indeterminatezza del tasso
L’errata indicazione dell’ISC o del TAEG comporta la nullità della clausola afferente gli interessi e quindi il ricalcolo al tasso Bot secondo l’art. 117, comma 6 TUB.
Con la sentenza 532/18 in tema di mutuo, si riconosce e dichiara la nullità della clausola del tasso di mora per indeterminatezza con condanna della Banca alla restituzione ed alle spese di lite.
Determinazione di un TEG usurario del leasing promesso in caso di eventuale risoluzione. Sostituzione del tasso convenzionale con il tasso ex art. 117 Tub a seguito dell’indicazione di un tasso leasing difforme dalle Istruzioni sulla Trasparenza della Banca d’Italia
Nullità del contratto per assenza di forma scritta
Nullità relativa del contratto di mutuo, scorporo e ricalcolo a tasso zero della componente Euribor in conformità a quanto stabilito dalla decisione della commissione europea del 4 dicembre 2013 caso AT.39914, sull’esistenza di un’intesa tra il 2005 ed il 2009 tra taluni istituti di credito volta a manipolare la determinazione del tasso euribor.
Indeterminatezza del tasso di interesse nel contratto di mutuo ed applicazione dell’art 117 TUB
Tasso mora sostitutivo e non aggiuntivo rispetto al tasso corrispettivo. La non determinazione dell’Euribor non comporta invalidità delle clausole pattuite contrattualmente. Il criterio di determinazione del mutuo c.d. alla francese non realizza alcun anatocismo
Nullità della clausola contrattuale che disciplina la variabilità del corrispettivo e di quella che regola il prezzo finale per l’esercizio del diritto di acquisto, ciò per indeterminatezza ed indeterminabilità dei parametri contrattualizzati, richiesta per il contratto di leasing oggetto di disputa dell’applicazione delle sanzioni disciplinate dagli art.li 1284 c.c. o 117 del T.U.B.
Il contratto di credito nel quale non sia indicato in termini algebrici il valore dell’ISC è nullo. L’indicatore sintetico di costo è un elemento fondamentale nell’indicazione delle principali condizioni contrattuali in quanto, questo rappresenta il costo effettivo dell’operazione sostenuto dal debitore.
In caso di mancata indicazione in contratto dell’ISC (Indicatore sintetico di costo) non si può parlare di indeterminatezza del tasso, richiamando l’art. 117 T.U.B., essendo sufficientemente delineate le modalità attraverso le quali si perviene al tasso contrattualizzato per la determinazione degli interessi corrispettivi.
E’ fondata l’eccezione di nullità del contratto, per omessa indicazione dell’ISC (indicatore sintetico di costo). In proposito il Tribunale rileva che l’articolo 9 della delibera CICR del 4.3.2003, contenente la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari, stabilisce che “al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo criteri indicati dalla Banca d’Italia".
Nel caso in cui la banca non informi il cliente del TAEG in concreto applicato si manifesta fondato il motivo di opposizione basato su una denunciata applicazione di tassi ultralegali in assenza di accordo sul tasso effettivo con la conseguenza che si deve applicare il tasso sostitutivo BOT ex art. 117 T.U.B.
Nullità delle clausole che determinano il tasso di interesse (con ammortamento alla francese) e conseguente sostituzione del tasso controverso con quello legale.