La legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all’art. 1283 c.c. è stata riconosciuta dall’ unanime giurisprudenza di merito. La diversità funzionale degli interessi moratori e corrispettivi non autorizza una mera operazione addizionale tra gli stessi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, il tasso di mora ha quindi un’autonoma funzione. Validità del tasso floor quando la clausola risulta sottoscritta, di contenuto chiaro e perfettamente determinato
Inefficacia della Clausola degli Interessi Corrispettivi in Caso di Pattuizione Usuraria del Tasso di Mora
Gli interessi moratori sono rilevanti ai fini della valutazione della usurarietà.
Sono privi di efficacia le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia che prevedono in presenza di interessi moratori i TEG medi pubblicati siano aumentati di 2,1 punti.
L’usurarietà colpisce esclusivamente gli interessi moratori.
Tasso mora sostitutivo e non aggiuntivo rispetto al tasso corrispettivo. La non determinazione dell’Euribor non comporta invalidità delle clausole pattuite contrattualmente. Il criterio di determinazione del mutuo c.d. alla francese non realizza alcun anatocismo
Interessi corrispettivi e di mora sono oggetto di autonome pattuizioni, che devono rispettare entrambe le soglie di usura, come affermato dalla Cassazione con la sentenza n.350/2013, ma vanno a tal fine singolarmente considerate ai fini dell’usura
Nel solco della oramai consolidata linea giurisprudenziale sono soggetti al raffronto con il tasso soglia anche gli interessi moratori.
Sebbene interessi moratori e corrispettivi abbiano funzione diversa, gli interessi moratori sono suscettibili di essere etichettati come usurari.
Per la verifica del superamento del tasso soglia, non bisogna effettuare la somma del tasso corrispettivo al moratorio, in quanto tali percentuali afferiscono a grandezze diverse. Il loro cumulo per cui, restituirebbe un risultato privo di significato e qualora si dimostri il superamento della soglia per il tasso di mora, alla data di sottoscrizione contrattuale, la nullità colpirebbe solo unicamente la pattuizione di quest’ultimo (le somme da restituire sarebbero solo quelle corrisposte a tale titolo);
Con reclamo datato 24.03.2014, il ricorrente richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, denuncia l’applicazione di un tasso globale applicato al finanziamento superiore alla soglia, detto tasso lo rileva quale somma tra il corrispettivo 4,7% ed il moratorio 5,75% per un totale del 10,45% (la soglia del periodo pari a 7,76%).
Il Giudice stabilisce che nel caso in cui l’usura oggettiva sia determinata semplicemente dalla pattuizione oltre soglia degli interessi moratori, questa non implica l’invalidità della clausola degli interessi corrispettivi ai sensi dell’art. 1815 c.c.
La sentenza sancisce il principio di separazione tra la clausola degli interessi corrispettivi e quella che disciplina gli interessi di mora, ribadendo che in caso di pattuizione usuraria del tasso di mora, gli interessi corrispettivi sono comunque dovuti e non sono da considerarsi nulli ex art. 1815 c.c.
Il Giudice ribadisce l’erroneità della somma aritmetica tra tasso corrispettivo e tasso di mora ai fini della rilevazione dell’usura ed afferma inoltre che, non essendo l’interesse di mora una “evenienza certa”, è “eccessivo ritenere che la mera pattuizione dell’interesse moratorio (…) determini l’originaria usurarietà della pattuizione moratoria o, addirittura, della pattuizione di ogni interesse”.
Il Tribunale di Treviso afferma che in caso di pattuizione oltre soglia del tasso di mora, risulterebbe nulla la sola clausola degli interessi moratori ai sensi dell’art. 1815 c.c.
Interessi corrispettivi ed interessi moratori, pattuiti come tassi diversi e alternativi, applicabili in ipotesi distinte e alternative non possono essere cumulativamente valutati ai fini del raffronto con il tasso soglia ex l.108/1996.
Allorché il contratto di mutuo preveda un tasso moratorio superiore al c.d. “tasso soglia”, ma l’interesse corrispettivo pattuito non superi detto limite, ad essere sanzionata con la nullità sarà solo la clausola riguardante gli interessi moratori e non anche quella degli interessi corrispettivi.
Il tasso di mora nominale è oggetto di autonoma verifica rispetto al tasso soglia e ciò in ragione della sua autonoma e distinta funzione quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all’entità dell’inadempienza.
Le particolari caratteristiche degli interessi di mora (che non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo in seguito all'eventuale inadempimento del cliente utilizzatore) giustificano la maggiore onerosità di questi ultimi (volti a compensare il soggetto finanziatore per il predetto inadempimento) e l'esclusione degli stessi dal conteggio del TEG.
Gli interessi moratori non possono venire rapportati al c.d. tasso soglia.
L’interesse moratorio non concorre in alcun modo nella rilevazione periodica e, quindi, nella formazione del c.d. tasso soglia.