Sanzionati con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per aver contestato l’illegittimità dell’ammortamento alla francese e dell’ISC
Insussistenza Anatocismo nel Piano di Ammortamento alla Francese
Nei mutui con ammortamento alla francese non esiste capitalizzazione degli interessi e dunque non è presente il fenomeno dell’anatocismo
È infondata la tesi dell’ illegittima applicazione di interessi anatocistici nell’ ammortamento alla francese.
E’ escluso che l’ammortamento alla francese implichi la violazione del divieto di anatocismo.
È da escludere che l’ammortamento alla francese comporti l’applicazione di interessi anatocistici
La legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all’art. 1283 c.c. è stata riconosciuta dall’ unanime giurisprudenza di merito. La diversità funzionale degli interessi moratori e corrispettivi non autorizza una mera operazione addizionale tra gli stessi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, il tasso di mora ha quindi un’autonoma funzione. Validità del tasso floor quando la clausola risulta sottoscritta, di contenuto chiaro e perfettamente determinato
Esclusione capitalizzazione degli interessi nell’ammortamento c.d. alla francese
Tasso mora sostitutivo e non aggiuntivo rispetto al tasso corrispettivo. La non determinazione dell’Euribor non comporta invalidità delle clausole pattuite contrattualmente. Il criterio di determinazione del mutuo c.d. alla francese non realizza alcun anatocismo
Nei mutui ad ammortamento la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita e predeterminata da capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Gli interessi moratori non possono essere dovuti sulla quota parte degli interessi corrispettivi in mancanza di usi che deroghino l’art. 1283 del c.c., conseguentemente l’istituto di credito non potrà pretendere la corresponsione degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi (eccezion fatta per i contratti di mutuo fondiario stipulati anteriormente l’entrata in vigore del T.U.B.). La conclusione secondo cui, a partire dall’entrata in vigore del T.U.B., nei contratti di mutuo fondiario, al pari di quanto previsto per ogni altro contratto di mutuo bancario, non è più ammessa l’automatica capitalizzazione degli interessi trova un ulteriore conforto nell’art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR, il quale prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. La deroga al disposto del 1283 del c.c. sarà consentita esclusivamente se vi è in relazione ai contratti di mutuo bancario, apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi.
Il metodo configurabile nel piano di ammortamento alla francese non implica alcuna capitalizzazione degli interessi che sono calcolati unicamente sulla quota capitale.
Per la quantificazione della rata periodica, determinata con il piano di ammortamento alla francese viene utilizzato il regime di capitalizzazione composto, ciò non ha alcuna effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi solo sul capitale e senza produrre anatocismo.
Il piano di ammortamento “alla francese” non implica anatocismo, tantomeno nel Leasing
Il sistema della legge anti-usura, la 108/96 non riconosce funzionalità diversa degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi, né intende precludere una pattuizione penale nel caso di mancato pagamento.
L’arbitrato viene chiamato in causa per riconoscere l’anatocismo praticato in un contratto di finanziamento, dovuto essenzialmente a due fattori: 1. Calcolo degli interessi di mora sull’intera rata (comprensiva di capitale ed interessi); 2. Il calcolo della rata di rimborso con la metodologia di ammortamento alla francese. In merito al punto 1, l’arbitrato rileva quanto segue: quando il contratto è conforme alla delibera CICR del 2000, la clausola degli interessi di mora non può essere dichiarata invalida. In merito al 2° punto, la decisione arbitrale ribadisce l’insussistenza dell’anatocismo nel piano di ammortamento alla francese in quanto gli interessi delle rate, sono calcolati sul residuo capitale da restituire (in conformità dell’art. 821 comma 3 del c.c.).
Dal Tribunale di Torino arriva l’ennesimo stop alla pretesa di cumulare il tasso corrispettivo al tasso di mora ed un pronunciamento netto in tema di anatocismo nell’ammortamento alla francese: si stabilisce infatti che la metodologia di determinazione dell’interesse secondo lo sviluppo alla francese non include alcuna forma di anatocismo, illegittimo ai sensi dell’art. 1283 c.c. in quanto non vi è alcuna capitalizzazione degli interessi. Né secondo il Giudice vi è anatocismo derivante dall’applicazione degli interessi di mora alla rata scaduta (e di conseguenza anche alla quota di interessi corrispettivi in essa compresi) qualora il meccanismo di produzione degli interessi moratori sia validamente pattuito ai sensi della delibera CICR 9/2/2000.
Riportata in precedenza alla sezione Somma del Tasso Corrispettivo al Tasso di Mora: orientamento contrario
Il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
È legittimo il sistema di ammortamento c.d. alla francese, che garantisce il rispetto della regola dell’interesse semplice, non producendo interessi anatocistici.
Presunto effetto anatocistico insito nell’ammortamento c.d. “alla francese” giusto il quale, secondo alcune pronunce di merito, si verificherebbe una illecita capitalizzazione dell’interesse in palese violazione dell’ex art. 1283 c.c.
Il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Il Giudice si pronuncia in favore della legittimità del piano di ammortamento alla francese sulla base del noto argomento secondo cui non vi è capitalizzazione degli interessi e di periodo in periodo questi sono calcolati unicamente sul debito residuo.