Il finanziamento a stati di avanzamento lavori (cd. SAL), non rientra nella categoria dei mutui, bensì in “altri finanziamenti”
Non Retroattività della Legge Anti Usura 108/96
La sentenza ribadisce la non retroattività della legge anti-usura 108/1996, principio già oggetto di due precedenti pronunciamenti della Suprema Corte e di interpretazione autentica della legge fornita dall’art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394.
In relazione ad un titolo esecutivo giudiziale ormai formatosi, non può considerarsi fatto modificativo sopravvenuto la promulgazione della L. n. 108 del 1996, in quanto gli interessi pretesi con quel titolo non sono suscettibili di alcuna valutazione in termini di usurarietà alla luce dei criteri della legge sopravvenuta.
La normativa anti-usura prevista dalla legge 108/1996 non ha efficacia retroattiva e per questo motivo non è applicabile a quei rapporti contrattuali conclusi o risolti prima della sua entrata in vigore.
Al momento in cui il Giudice emette il provvedimento con cui dispone la verifica, da parte del CTU, dei tassi soglia, il Tribunale ha l’obbligo di pronunziarsi in merito alla verifica relativa all’assolvimento dell’onere della prova e cioè della produzione, della parte che intende avvalersene, dei decreti ministeriali previsti dalla legge 108/1996.
I criteri fissati dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all’entrata in vigore della stessa legge, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, primo comma, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394
I criteri fissati dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge, quando il rapporto si sia risolto prima della L. n. 108 del 1996, né rileva la pendenza della controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo la sua risoluzione ha lasciato in capo ad una delle parti delle ragioni di credito.