Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 17391 del 20 Agosto 2020
Sovraindebitamento: possibile la dilazione del pagamento in cinque anni
Negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, quarto comma, Legge n. 3/2012.
Tale facoltà può essere concessa purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto che la proposta in esame fosse carente nel presupposto di fattibilità giuridica, rilevabile d'ufficio, in quanto il reclamante aveva prospettato il pagamento dilazionato di un credito ipotecario in cinque anni dall'omologazione. La decisione impugnata è stata cassata, poiché la dilazione non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto piuttosto un possibile rilievo di convenienza per i creditori. Dunque i creditori son gli unici a dover valutare se una proposta di accordo, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento.
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