Cassazione Civile, Sez. ll, Sent. n. 17466 del 20 Agosto 2020
Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644
La disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art. 1815, co. 2, c.p.c.) trova sede nell’art. 644 c.p. oltre che nella legge 108/1996, il cui art. 2, individua la soglia non superabile nel tasso medio, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (oggi MEF), sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi.
Il dettato dell’art. 644 “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, è stato richiamato in precedenza anche dalla sentenza n. 8806/2017. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione.
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