Procedura operativa del principio del margine per la verifica dell’usura
Commissione massimo scoperto ante 2008
Con la sentenza della Cassazione Civile, S. U., n. 16303 del 20 giugno 2018. Est. C. De Chiara, in ordine al superamento del tasso soglia per la verifica dell'usura sopravvenuta, si è in realtà riportata all’attenzione la formula per il calcolo del TEG così come disciplinata dalle Istruzioni della Banca d'Italia del 2006 seguendo l'impostazione della circolare del 2 dicembre 2005. La sentenza fa riferimento all’inclusione della CMS all’interno del calcolo del TEG e specifica quando e in che misura va considerata. Nello specifico, la CMS va inclusa all’interno del calcolo del Tasso Effettivo Globale secondo il principio del margine ovvero solo se la percentuale applicata è usuraria (supera cioè quella soglia calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge n. 108/1996) e solo per la quota parte eccedente la soglia.
Riportiamo di seguito la formula:
Consideriamo un caso pratico con i dati di seguito riportati:
Aderendo al principio del margine e quindi in accordo alla sentenza, avremo i seguenti TEG:
Esempio I - trimestre 30/06/2008
Prendendo a riferimento ad esempio il trimestre 30/06/2008, il valore del TEG è pari a 10,0272%; nello specifico:
Come si evince dal calcolo sopra riportato, nel trimestre preso ad esame la %CMS applicata (0,1880%) non supera quella soglia (0,9900%), di conseguenza la CMS non rientra all’interno del calcolo del TEG.
Esempio II - trimestre 30/06/2009
Consideriamo ora il trimestre 30/06/2009, il valore del TEG sarà 13,9210%; nello specifico:
Nel trimestre preso a riferimento la soglia CMS di periodo è pari a 0,9900%; la CMS calcolata al tasso soglia è quindi pari a €508,78 = 0,9900% * €51.392,22 (dove €51.392,22 è il massimo scoperto del trimestre).
l’ECCEDENZA DELLA CMS è stata quindi calcolata come differenza tra la CMS pagata e quella calcolata al tasso soglia, ovvero:
ECCEDENZA CMS=CMS PAGATA-CMS SOGLIA
ECCEDENZA CMS=€950-€508,78=€441,22
Ovviamente questo discorso vale fino al 31/12/2009, essendo questo l’ultimo trimestre in cui è legittimo l’addebito della CMS da parte delle banche; ed è infatti fino a questa data che il MEF ha pubblicato le soglie di periodo per la CMS. Dal 2010 quindi, tale commissione è stata sostituita da altre (come la CIV, CDF, CSA ecc.) che in genere concorrono interamente al calcolo del Tasso Effettivo Globale come spese strettamente connesse all’erogazione del credito.