Indietro
May 5, 2020 |
Insussistenza Anatocismo nel Piano di Ammortamento alla Francese | 

Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 464 del 05 maggio 2020, Est. Morbelli

Nei mutui con ammortamento alla francese non esiste capitalizzazione degli interessi e dunque non è presente il fenomeno dell’anatocismo

L’appellante a fronte dell’asserita violazione dell’art. 117 TUB nonché dell’art. 6 della delibera Cicr del 09.02.2000, contestava la mancata indicazione in contratto del TAE (Tasso Annuo Effettivo), con conseguente declaratoria di nullità parziale del contratto.

L’Istituto di Credito evidenziava come l’art. 6 della predetta disposizione prescrive la necessità di indicare in contratto il valore del tasso su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione, ma soltanto laddove venga rintracciata una capitalizzazione infrannuale degli interessi, fattispecie non attinente ai contratti di mutuo.

In aderenza a quanto sopra, la Corte ha inteso chiarire come tale tipologia contrattuale sia caratterizzata da un meccanismo restitutorio degli interessi che esclude qualsiasi fenomeno di capitalizzazione infrannuale degli stessi. In specie, la Corte d’Appello ha osservato che: “nei mutui con ammortamento alla francese come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell’obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell’art. 6 della Cicr sopra richiamata, il quale è invece applicabile ai rapporti come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale”.

La Corte d’Appello ha inoltre escluso il fenomeno di usurarietà a fronte dell’intervenuta pattuizione della clausola di salvaguardia volta a contenere entro i limiti normativamente imposti la corresponsione degli interessi ed ha rimarcato in ordine alla presunta discrasia dell’ISC che il valore di sintesi del predetto parametro non rientra nel novero di tasso, prezzo o condizione contrattuale, con conseguente inapplicabilità dell’art. 117 TUB.

Download sentenza: Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 464 del 05 maggio 2020, Est. Morbelli

Indietro


Questo articolo ti è piaciuto? Aiutaci a farlo conoscere

I nostri partner

Partner SaltEdge
Partner Stripe
Partner Info Camere
Partner Assolombarda
Partner Amazon AWS