In caso di usura originaria, ai sensi dell’art. 1815 c.c., la non debenza degli interessi riguarda solo quelli usurari (che siano essi moratori e/o corrispettivi) ma non quelli “sani” ovvero non considerati dalla clausola nulla, che rimangono invece interamente dovuti.
Corte di Cassazione - Sentenze Fondamentali sull'Usura
- Agli interessi di mora si applica la disciplina antiusura;
- Agli interessi moratori e corrispettivi si riconosce l’autonomia delle due pattuizioni limitando l’eventuale usura per gli interessi di mora all’azzeramento di quest’ultimi, confermando invece la debenza degli interessi corrispettivi.
Usura: la nullità degli interessi moratori non si estende agli interessi corrispettivi
Il tasso di mora concorre all’analisi dell’usura contrattuale alla stregua degli interessi corrispettivi confrontandolo con la relativa soglia usura, costruita maggiorando il TEGM così come previsto dalle istruzioni Banca Italia
Onere della prova a carico dell’attore in caso di azione di restituzione di una somma di denaro
La natura obbligatoria e l'imposizione dell'assicurazione al cliente al fine di pervenire alla stipulazione del contratto di finanziamento escludono che si tratti di una garanzia accessoria autonoma rispetto al contratto stesso, unica condizione per sottrarne il relativo costo dal computo del tasso di usura.
E' nullo il contratto di finanziamento stipulato dietro la cessione del quinto quando vengano praticati interessi superiori a quelli stabiliti dalla norma senza considerare le difficoltà di chi chiede il prestito.
Il divieto di anatocismo impedisce la capitalizzazione anche annuale degli interessi.
Le Sezioni Unite si pronunciano sugli effetti dell’usura sopravvenuta.
Nei contratti di finanziamento gli interessi corrispettivi e moratori si cumulano al fine della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura. L’art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.
Le spese assicurative collegate al credito vanno sempre inserite nel calcolo del Teg ai fini della rilevazione dell’usura. Le Istruzioni della Banca D’Italia devono rispettare i dettami stabiliti dall’art. 644 c.p.
Nei mutui ad ammortamento la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita e predeterminata da capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Gli interessi moratori non possono essere dovuti sulla quota parte degli interessi corrispettivi in mancanza di usi che deroghino l’art. 1283 del c.c., conseguentemente l’istituto di credito non potrà pretendere la corresponsione degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi (eccezion fatta per i contratti di mutuo fondiario stipulati anteriormente l’entrata in vigore del T.U.B.). La conclusione secondo cui, a partire dall’entrata in vigore del T.U.B., nei contratti di mutuo fondiario, al pari di quanto previsto per ogni altro contratto di mutuo bancario, non è più ammessa l’automatica capitalizzazione degli interessi trova un ulteriore conforto nell’art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR, il quale prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. La deroga al disposto del 1283 del c.c. sarà consentita esclusivamente se vi è in relazione ai contratti di mutuo bancario, apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi.
Il mancato pagamento della rata di un mutuo non determina più l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’intera rata, inclusa la parte rappresentata dagli interessi corrispettivi, dovendosi altresì escludere la vigenza di un uso normativo contrario.
In ambito di contratti aventi ad oggetto strumenti derivati, se la sottoscrizione di questi non permette alla parte contraente di avere elementi informativi chiari nel contratto quadro, ossia in questo non vi siano elementi per definire né il prodotto acquistato né la tipologia dell’investimento, si rileva la violazione dei doveri di informazione in capo all’intermediario nei confronti del cliente (legge n.1 art. 6 del 1991), violazione che determina responsabilità precontrattuale con conseguenze risarcitorie.
In relazione ad un titolo esecutivo giudiziale ormai formatosi, non può considerarsi fatto modificativo sopravvenuto la promulgazione della L. n. 108 del 1996, in quanto gli interessi pretesi con quel titolo non sono suscettibili di alcuna valutazione in termini di usurarietà alla luce dei criteri della legge sopravvenuta.
La normativa anti-usura prevista dalla legge 108/1996 non ha efficacia retroattiva e per questo motivo non è applicabile a quei rapporti contrattuali conclusi o risolti prima della sua entrata in vigore.
I criteri fissati dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all’entrata in vigore della stessa legge, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, primo comma, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394
Ai sensi della L. 28 febbraio 2001 n. 24, art. 1, gli interessi devono ritenersi usurari se eccedono il limite legale al momento della loro pattuizione e non del loro pagamento e ciò a prescindere dal fatto che il reato di usura possa ritenersi consumato in tale secondo momento
Rilevanza dell’usura sopravvenuta: "i tassi possono diventare usurari anche nel corso di un rapporto di finanziamento, non solo nel momento in cui sono pattuiti".
Applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori.