Il piano di rateizzo è illegittimo se vengono calcolati interessi sulle sanzioni
Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza Ordinanza 10481/2018 del 21 marzo 2018, ha respinto il ricorso presentato dall’Amministrazione Finanziaria avverso una sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva annullato una cartella esattoriale perché non erano state specificate le modalità di calcolo degli interessi.
La Cassazione conferma che il termine di prescrizione di una cartella non impugnata è di 5 anni.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 19.01.2018, n. 1302, ha respinto il ricorso avanzato da Equitalia, precisando che l'onere probatorio della notifica degli atti di riscossione deve essere assolto mediante la produzione in giudizio della relata di notificazione o dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale.
Omessa indicazione del tasso e della decorrenza nella cartella esattoriale comporta la non debenza degli interessi pretesi
Annullata iscrizione ipotecaria se manca la preventiva intimazione di pagamento notificata al contribuente
Annullamento della cartella di pagamento priva di indicazione del metodo di calcolo e del tasso relativi alle somme richieste a titolo di interessi.
Il termine di prescrizione degli atti di riscossione mediante ruolo è di cinque anni e non quello ordinario decennale.
Il termine di prescrizione per la riscossione delle sanzioni amministrativi pecuniarie previste per violazione di norme tributarie si prescrive entro il termine di cinque anni, previsto dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 art. 20.
L’agente di riscossione ha l’onere di comprovare la riferibilità dell’avviso di ricevimento all’atto che si asserisce notificato, pertanto l’esattore dovrebbe conservare la copia della cartella per un periodo superiore ai cinque anni, qualora il credito non sia stato ancora recuperato, in modo da detenere prova documentale per poter esercitare le prerogative esattoriali.
Il credito vantato dall’Agente della riscossione si prescrive nel termine breve di cinque anni, ex art. 2948 c.c. qualora, nell’eventuale giudizio instaurato dal contribuente per far valere tale termine prescrizionale, l’Agente della riscossione non chiami in causa l’Ente creditore, ovvero non presenti in giudizio titoli di accertamento definitivi o sentenze passate in giudicato da cui emergerebbe la propria pretesa creditoria.
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione
La giurisdizione della Commissione tributaria è regolata dai Decreti Legislativi n. 545 e 546 del 31 dicembre 1992. Ad oggi tale giurisdizione comprende: tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie.
E’ nulla la cartella esattoriale priva di adeguata motivazione. Conformemente all’orientamento della Corte Costituzionale (cfr. sentenza 229/99 e ordinanza 117/00), questa Corte ha avuto modo di precisare, con giurisprudenza dalla quale non vi è motivo qui per discostarsi, che l’obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa
La sentenza ribadisce il concetto che la trasparenza è sempre essenziale in ogni atto amministrativo, soprattutto se impositivi ed esattoriali. Secondo i giudici di legittimità la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente
La cartella di pagamento deve sempre essere motivata anche quando emessa a seguito della procedura di controllo automatizzato. A ricordarlo la recente ordinanza della Corte di Cassazione che precisa come
Con la predetta pronuncia, la Corte ha confermato la decisione emessa dalla Commissione tributaria regionale, annullando la cartella di pagamento in quanto:
Di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa, atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241