Oggetto dell’ordinanza è la disamina di un contratto di mutuo fondiario. Sulla scorta di un’indagine di carattere tecnico- contabile esperita dal Ctu, ricorrono gravi motivi di sospensione, in ragione della usurarietà rilevata sul tasso di interesse convenzionale, comprensivo delle maggiorazioni previste per la determinazione dei tassi di interesse moratori (senza che nell’indagine sia stato applicato come approccio metodologico di verifica, il cumulo tra tassi corrispettivi e moratori).
Efficacia ed inefficacia della Clausola di Salvaguardia
Contratto di mutuo - Clausola di salvaguardia
La sentenza riprende il controverso principio secondo il quale la verifica dell’usurarietà del tasso di mora debba essere condotta considerando una maggiorazione di 2,1 punti percentuali dei tassi medi rilevati trimestralmente da Banca d’Italia e stabilisce la rilevanza giuridica di tale procedura.
Il giudice sostiene che, essendo pattuito un tasso di mora variabile, stabilito nella misura di 8 punti percentuali oltre il tasso Euribor vigente alle singole inadempienze, ed essendo la sua applicabilità puramente ipotetica, non è possibile determinare in concreto un valore del tasso Euribor
Viene ribadito il divieto di cumulo del tasso corrispettivo al tasso moratorio ai fini della verifica dell’usura contrattuale e si stabilisce l’efficacia della clausola di salvaguardia nell’escludere a priori l’usurarietà della pattuizione.
L’ordinanza conferma che l’apposizione della cosiddetta clausola di salvaguardia scongiura l’usurarietà della clausola interessi in ottica di usura ab origine.