Guida operativa alle procedure di Sovraindebitamento - L. 27 gennaio 2012, n. 3 Piano del Consumatore - Accordo - Liquidazione del Patrimonio
La natura del debitore sovraindebitato
Sovraindebitato: situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Consumatore: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Nozione di Consumatore
Persona fisica che ha contratto debiti esclusivamente per finalità diverse dall'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale.
Cass. n. 1869 del 1.2.2016 si è affermato che ciò che rileva non è tanto l’avere svolto - la persona fisica - attività d’impresa o professionale quanto piuttosto che la persona fisica abbia contratto obbligazioni “per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un’attività d’impresa o professionale propria”.
La Cassazione
Ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, comma 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali,
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essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7 comma 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis comma 3 legge n. 3 del 2012.
Esperto nominato dal Giudice
Art. 15 l. 3/2012 I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.
La nomina e il conferimento dell’incarico
Requisiti dell’esperto
- Titoli
- Terzietà
- Esperienza specifica
Decreto di nomina
TRIBUNALE DI ********
Il Giudice , dott.ssa
vista l'istanza presentata da _____ , nato a ____ , il _____ , C.F. _______ , volta ad ottenere la nomina di un professionista incaricato quale sostituto dell’OCC;
Ritenuto che è necessario, per la redazione della proposta nella procedura / VG acquisire documentazione presso enti pubblici e istituzioni al fine di chiarire la posizione dei debitori da ammettere al piano;
Ritenuto che trattasi di atti da utilizzare a fini di giustizia, senza oneri aggiuntivi;
Nomina e DISPONE Acquisirsi la documentazione afferente agli istanti presso:
- Agenzia delle Entrate di Catania
- Ufficio del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
- Ufficio dei Tributi dei Comuni interessati alla procedura
- Archivio Centrale Informatizzato (art. 15 co 10 l.3/2012 nonché ex art 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605)
- Centrale di allarme interbancaria
- Camera di Commercio
- Conservatoria dei Registri Immobiliari
- Pubblico registro automobilistico
- INPS
- INAIL
- CRIF o altro sistema di informazione creditizia
a richiedere la documentazione necessaria all’espletamento del mandato conferito. Pone a carico dei debitori il pagamento di un fondo spese di € 500 da versare a . Assegna, per il deposito del piano, termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e fissa, per il prosieguo, l’udienza del ____ .
Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore
La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri
Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti, la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità
Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
Moratoria
La proposta di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Il debito
Scelta del procedimento
L’esame della posizione debitoria
I debiti e l’ordine dei privilegi
L’ordine dei privilegi ex art. 2745 e seg. C.C.
Alternativa Liquidatoria
Articolo 7 l. 3/2012
E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
Ordine dei privilegi
L’esame della posizione debitoria
La meritevolezza
Valutazione della meritevolezza
Fase dell’indebitamento oggetto di verifica:
- Prima obbligazione contratta
- Data di presentazione del piano
- Piano > Accordo
La Giurisprudenza
Tribunale Torino, 30/09/2015
Il momento in cui deve essere valutata l'ammissibilità della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento è quello nel quale detta proposta viene depositata con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi (art. 7 comma 1 l. 3/2012).
Tribunale Torino, 30/09/2015
L'assunzione di ulteriori obbligazioni finanziarie mediante cessione volontaria del quinto dello stipendio, nonché mediante rateazioni commisurate al reddito mensile disponibile, complessivamente valutate in relazione a quelle pregresse e alla incidenza crescente delle passività rispetto al reddito disponibile non elevato, non consente il ricorso al piano del consumatore perché tale condotta vìola la norma dell'art. 12 bis l. n. 3 del 2012.
Tribunale Pistoia, 28/02/2014
Posto che la normativa sul sovraindebitamento del consumatore introduce una griglia di selezione etica, non può essere omologato il relativo piano, qualora anche una delle obbligazioni sia stata assunta senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere o, comunque, nella consapevolezza di determinare, nel caso del suo adempimento, l'inadempimento di quelle pregresse.
Tribunale Pistoia, 08/01/2014
È meritevole di omologazione il piano proposto dal consumatore, il quale abbia contratto finanziamenti, anche con carta revolving, destinati a coprire precedenti debiti e che preveda una soddisfazione dei creditori privilegiati in misura superiore a quella che si ricaverebbe dalla liquidazione del patrimonio.
Tribunale Catania, 17/06/2014
È meritevole di omologazione il piano proposto dal consumatore che si sia indebitato per esigenze determinate dalla ristrutturazione della propria abitazione e dalla conseguente necessità di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedentemente assunti, nonché per sopperire alle esigenze di sopravvivenza dei familiari.
Disciplina società di comodo
I momenti della procedura
Ruolo del Gestore della Crisi
Art.9
L’O.C.C., o il Professionista delegato, deve redigere una relazione particolareggiata sulla «meritevolezza del consumatore», con indicazione:
- cause di indebitamento e diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
- i motivi per cui il debitore non è in grado di adempiere alle obbligazioni assunte;
- Il resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- l’esistenza degli atti del debitore impugnati dai creditori;
- Il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
Assistenza al debitore
- Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi);
- elenco di tutti i beni del debitore ( es. c/c, deposito titoli, mobili, immobili, etc…);
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- scritture contabili degli ultimi 3 anni, con dichiarazione che attesta la conformità all’originale (per i soggetti tenuti alle scritture contabili);
- estratti conto degli ultimi 5 anni;
- elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- indicazione della composizione del nucleo familiare;
- certificato stato di famiglia o autocertificazione;
- certificato di matrimonio;
- certificato carichi pendenti;
- certificato protesti;
- richiedere perizie o (eventuali) offerte ricevute sui beni, richiedere estratti di ruolo;
- buste paga ultimo anno, o cedolini prospetti mensili pensione;
- elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni, verificare la presenza di esecuzioni mobiliari e/o immobiliari.
opo aver verificato questi elementi si procederà con l’attestazione di fattibilità del piano.
Funzioni del Gestore della Crisi
Pertanto il Gestore della Crisi dovrà:
- attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell’eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, chiedere a questo le risultanze);
- richiedere documenti d’identità;
- richiedere pendenze presso Agenzia delle Entrate, Inps, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali;
- effettuare richiesta precisazione credito ai debitori e ai creditori segnalati dal debitore;
- effettuate visure camerali;
- effettuare visure catastali con ispezione ipotecaria;
- effettuare visure presso PRA;
- circolarizzazione ai creditori, con comunicazioni istituzionali;
- richiedere formalmente al debitore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti;
Gestore della crisi (compiti e funzioni)
Il decreto n. 202/2014 definisce come Gestore della crisi “la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”.
Il Gestore della crisi sarà pertanto il professionista iscritto nell’apposito elenco e designato dal Referente.
Requisiti del Gestore della crisi
- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c., vale a dire:
- non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall’art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell’ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.
Compiti del Gestore della crisi
I compiti del Gestore della Crisi devono essere svolti quale ausiliario del Giudice delegato alla procedura, ad esempio in occasione della redazione della relazione particolareggiata (trattandosi del piano del consumatore o della liquidazione del patrimonio), della verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, e del rilascio dell’attestazione di fattibilità del piano.
L’art. 15 gli attribuisce, diversi compiti e funzioni:
- assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso;
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;
- attesta la fattibilità del piano;
- esegue le pubblicità richieste;
- effettua le comunicazioni disposte dal giudice;
- svolge le funzioni di liquidatore, se disposto dal giudice;
- svolge le funzioni del gestore, qualora il piano preveda l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore e sia nominato dal giudice.
Ipotesi di reato per l’OCC/Gestore della crisi
Per i componenti dell’OCC ovvero per il professionista, è prevista la reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 1.000 a euro 50.000 nei seguenti casi:
- false attestazioni in ordine all’esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo;
- false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati;
- false attestazioni in ordine alla fattibilità del piano;
- danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del proprio ufficio.
Le Procedure
L’accordo
Il debitore formula ai creditori (di regola) chirografari una proposta di accordo che può prevedere:
- la dilazione del pagamento dei debiti (c.d. accordo dilatorio o moratoria);
- la remissione (o esdebitazione) parziale dei debiti (c.d. accordo remissorio o esdebitativo);
- la dilazione del debito ridotto per effetto della remissione parziale (moratoria con esdebitazione parziale).
I terzi, in generale, possono sottoscrivere la proposta di accordo, per mettere a disposizione dei creditori sia redditi che beni di cui siano titolari, al fine di assicurare l’attuabilità della proposta e la fattibilità del piano.
I creditori prelatizi non sono destinatari della proposta di accordo, a meno che non rinuncino alla prelazione, per cui vanno pagati in misura integrale.
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