Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644
Inclusione delle spese e degli Oneri Assicurativi per il Calcolo del TAEG
Restituzione premi assicurativi in caso di usurarietà pattizia
Le spese assicurative collegate al credito vanno sempre inserite nel calcolo del Teg ai fini della rilevazione dell’usura. Le Istruzioni della Banca D’Italia devono rispettare i dettami stabiliti dall’art. 644 c.p.
Il Giudice, in un mutuo ipotecario, ha eccepito l'usurarietà delle clausole pattizie, verificate dal Ctu, con la conseguenza dell'azzeramento di ogni interesse stante la gratuità del mutuo ex art.1815 comma 2, condannando la Banca alla restituzione della maggior somma indebitamente percepita nel corso del rapporto
Tra i costi valutabili nel complessivo giudizio di usurarietà dell’operazione finanziaria deve essere ricondotto anche il costo accessorio per anticipata estinzione, in aggiunta al tasso di interesse corrispettivo, logica desumibile dal ragionamento compiuto dalla giurisprudenza di merito e legittimità che ha inglobato all’interno della valutazione dell’usurarietà anche gli interessi di mora, i quali rappresentano un onere eventuale, collegato allo stato di inadempienza del debitore.
Determinazione del TEG complessivo, comprendente tutte le remunerazioni dell’operazione di finanziamento, quali il tasso di mora, la penale di anticipata estinzione, i rimborsi di spese o penali di recupero del credito, i costi di istruttoria, i costi di perizia, i costi assicurativi, i costi di informativa, di pagamento rata
La questione giuridica affrontata dalle parti in causa è decidere se i costi supportati per l’assicurazione per morte ed invalidità, stipulata dalla società mutuataria contestualmente al mutuo debbano essere conteggiati nel TAEG.
Il Tribunale di Torino, ha fornito alcune precisazioni in ordine agli elementi funzionali alla composizione del tasso soglia rilevante ex art. 1815 c.c. ai fini del calcolo dell’usura
Nel caso in cui la banca non informi il cliente del TAEG in concreto applicato si manifesta fondato il motivo di opposizione basato su una denunciata applicazione di tassi ultralegali in assenza di accordo sul tasso effettivo con la conseguenza che si deve applicare il tasso sostitutivo BOT ex art. 117 T.U.B.
Il collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l’illegittima determinazione del TAEG nella parte in cui l’intermediario non considera il costo della polizza assicurativa “vita e infortuni”. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, da ciò ne consegue l’applicazione del 6°,7° comma dell’art. 125-bis T.U.B.
La determinazione del tasso a i fini della indagine sulla usura deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese escluse solo quelle per imposte e tasse collegate alla erogazione del credito.
La sentenza sancisce che non vi è dubbio che i costi sostenuti per la sottoscrizione di polizze assicurative debbano considerarsi direttamente collegati all’erogazione del credito ai sensi dell’art. 644 c.p
Dal calcolo del TAEG, al fine dell’applicazione della normativa “antiusura” rimangono esclusi i costi accessori di natura facoltativa, quali, ad esempio, polizze assicurative che vengano offerte al cliente, ma non obbligatoriamente imposte.
Secondo il chiaro tenore letterale dell’art. 644 comma 3 c.p., sono rilevanti, ai fini della determinazione del tasso soglia di cui alla normativa sull’usura, tutti gli oneri che l’utente sopporti in connessione con l’uso del credito.