Nei contratti di apertura di credito di conto corrente l’usurarietà pattizia ha valenza ancorchè l’istituto di credito contesti l’invalidità della pattuizione per “interessi astrattamente pattuiti non concretamente applicati”. La metodologia contabile tramite cui valutare se il costo del credito a carico del correntista superi o meno la soglia usura, deve disattendere le istruzioni banca d’Italia, includendo nel computo di detto costo anche la commissione di massimo scoperto.
Irrilevanza delle Istruzioni di Banca d’Italia per il calcolo del TEG
Nonostante la contraria previsione delle Istruzioni della Banca d’Italia, non autorizzate a derogare all’art. 644 c.p. e comunque operanti sul diverso piano della rilevazione del TEGM, la commissione di massimo scoperto deve essere considerata onere rilevante ai fini del riscontro di usurarietà della fattispecie concreta anche prima dell’entrata in vigore della legge n. 2/2009.
Il Giudice fa esplicito riferimento nel testo della sentenza alle circolari di Banca d’Italia come “pacificamente sprovviste di portata normativa.
Le Istruzioni della Banca d’Italia, di cui alla disciplina dell’usura, non hanno alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell’ambito del suo accertamento del TEG
Sentenza Corte d’Appello di Milano n. 3283/13 del 22 agosto 2013, Est. Dott.ssa Carla Romana Raineri
Le direttive e le Istruzioni della Banca d’Italia, quale organo di vigilanza e indirizzo delle banche e degli altri intermediari finanziari, non sono vincolanti per gli organi giurisdizionali neanche in materia di usura.
Sentenza Corte d’Appello di Milano n. 3283/13 del 17 luglio 2013, Est. Dott.ssa Carla Romana Raineri
Le direttive e le istruzioni della Banca d’Italia, quale organo di vigilanza ed indirizzo delle banche e degli operatori finanziari, non sono vincolanti per gli organi giurisdizionali, non essendo fonti normative.