Termini di emissione fatturazione elettronica
A partire dal 01.07.2019, termina il periodo ‘’transitorio’’ della fatturazione elettronica ed entrano in vigore le regole definitive che regolano e definiscono le emissioni e le trasmissioni delle fatture al Sistema di Interscambio.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E del 17.06.2019, ha fornito chiarimenti decisivi in merito ai termini di emissione delle fatture.
È importante precisare che la fattura elettronica si considera emessa solo alla data di trasmissione effettiva al Sistema di Interscambio ed i termini di tale trasmissione variano secondo la tipologia di documento, fattura immediata o fattura differita, ma comunque decorrono, in entrambi i casi, dalla data di effettuazione dell’operazione.
Fatture Immediate
Nel caso delle fatture immediate, è stato precisato che l’emissione quindi la trasmissione allo SdI, deve avvenire entro il dodicesimo giorno dalla data di effettuazione dell’operazione, quindi non è più necessario che la data di effettuazione coincida con quella di emissione.
La data del documento deve essere la data di effettuazione dell’operazione.
Esempio: operazione di cessione effettuata in data 28.06.2019 - data documento 28.06.2019 termine di trasmissione 10.07.2019
Data fattura | Data invio |
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Data di effettuazione dell’operazione o pagamento del corrispettivo | Entro 12 giorni dalla data della fattura |
Fatture Differite
Per le fatture differite, a sostegno delle quali sono emessi documenti di trasporto o altri documenti in base alla cessione di beni o prestazione di servizi, è stato stabilito che l’emissione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma la definizione di una regola generale da seguire per la datazione dei documenti è più complessa.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che la fattura differita deve presentare, come data documento, la data dell’ultimo documento di trasporto, in ordine di tempo, tra quelli emessi in uno stesso mese allo stesso destinatario.
Esempio: ddt del 20.06.2019 e 25.06.2019 – data documento 25.06.2019 termine di trasmissione 15.07.2019
Data fattura | Data invio |
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Data dell’ultimo ddt emesso per uno stesso destinatario nello stesso mese | Entro il giorno 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione |
Mentre, per Assosoftware, secondo la faq pubblicata a seguito di interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate, la fattura differita deve presentare una data documento tra quelle di consegna dei ddt emessi in uno stesso mese ad un unico destinatario, oppure la data di effettiva emissione quindi di invio al Sistema di Interscambio.
Esempio: ddt del 20.06.2019 e 28.06.2019 - data documento 20.06.2019 oppure 28.06.2019 termine di trasmissione 15.07.2019
Data fattura | Data invio |
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Data di uno dei ddt emessi nello stesso mese ad un unico destinatario | Entro il giorno 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione |
Nell’indecisione, per semplificare di gran lunga la situazione, come finalmente chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con Risposta ad interpello n. 389 del 24 settembre 2019, è possibile emettere le fatture differite, attribuendo loro la data dell’ultimo giorno del mese, poiché di facile applicazione, anche ai fini della registrazione dei documenti.
Esempio: ddt del 20.06.2019 e 28.06.2019 data documento 30.06.2019 termine di trasmissione 15.07.2019
Data fattura | Data invio |
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Data dell’ultimo giorno del mese di effettuazione | Entro il giorno 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione |
Registrazione Fatture Attive
La registrazione delle fatture deve avvenire, per entrambe le tipologie di documenti, entro il 15 del mese successivo alla effettuazione delle operazioni, seguendo una coerente numerazione progressiva delle fatture ed i documenti emessi, concorrono alla liquidazione Iva del periodo di effettuazione dell’operazione, sia per le liquidazioni mensili, sia per quelle trimestrali.
Esempio liquidazione mensile: data documento 28.06.2019 data di trasmissione 05.07.2019 liquidazione iva mensile del mese di giugno 2019 termine di annotazione 15.07.2019
Data fattura | Data invio | Liquidazione iva | Termine annotazione |
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Data di effettuazione dell’operazione (fatt. immediata) o data di uno dei ddt (fatt. differita) | Entro il dodicesimo giorno dalla data di effettuazione (fatt. immediata) o entro il 15 del mese successivo (fatt. differita) | Nel mese di effettuazione dell’operazione | Entro il 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione |
Esempio liquidazione trimestrale: data documento 15.05.2019 data di trasmissione 01.06.2019 liquidazione iva del 2° trimestre 2019 termine di annotazione 15.07.2019
Data fattura | Data invio | Liquidazione iva | Termine annotazione |
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Data di effettuazione dell’operazione (fatt. immediata) o data di uno dei ddt (fatt. differita) | Entro il dodicesimo giorno dalla data di effettuazione (fatt. immediata) o entro il 15 del mese successivo (fatt. differita) | Nel trimestre di effettuazione dell’operazione | Entro il 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione |
Registrazione Fatture Passive
Contribuenti mensili
Per quanto riguarda la fatturazione passiva, se la fattura di acquisto viene ricevuta e registrata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (data documento), è possibile esercitare il diritto alla detrazione retroattivamente nel mese precedente.
Esempio:
data documento 28.06.2019
data ricezione 05.07.2019
data annotazione 07.07.2019
detrazione iva mensile giugno 2019
Data fattura | Data invio | Detrazione iva | Termine annotazione |
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Data di effettuazione dell’operazione (fatt. immediata) o data di uno dei ddt (fatt. differita) | Ricezione del documento nel proprio cassetto fiscale | Nel mese di effettuazione dell’operazione | Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione |
Se invece la fattura perviene al destinatario dopo il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e quindi contestualmente annotata nel registro acquisti, la detraibilità dell’iva decorrerà nel mese successivo.
Esempio:
data documento: 28.06.2019
data ricezione 13.07.2019
data annotazione 17.07.2019
detrazione iva mensile luglio 2019
Contribuenti trimestrali
Per i contribuenti ‘’trimestrali’’, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data di annotazione del documento.
Esempio:
data documento 20.03.2019
data ricezione 10.04.2019
data annotazione 15.05.2019
detrazione iva 1° trimestre 2019
Data fattura | Data invio | Detrazione iva | Termine annotazione |
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Data di effettuazione dell’operazione (fatt. immediata) o data di uno dei ddt (fatt. differita) | Ricezione del documento nel proprio cassetto fiscale | Nel trimestre di effettuazione dell’operazione | Entro il 16 del secondo mese successivo a quello di ricezione del documento |
Nel caso in cui, per inadempienza, non si riuscisse ad annotare i documenti ricevuti entro il termine previsto, il diritto alla detrazione dell’imposta dovrà essere esercitato nel trimestre successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Esempio:
data documento 20.03.2019
data ricezione 10.04.2019
data annotazione 17.05.2019
detrazione iva 2° trimestre 2019
Data fattura | Data invio | Detrazione iva | Termine annotazione |
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Data di effettuazione dell’operazione (fatt. immediata) o data di uno dei ddt (fatt. differita) | Ricezione del documento nel proprio cassetto fiscale | Nel trimestre successivo a quello di effettuazione dell’operazione | Entro il 16 del secondo mese successivo nel trimestre di annotazione |
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