Tribunale Cremona, sent. n. 20878 del 22 Ottobre 2018. G.O.P. N. Corini
Illegittimità cms in caso di mancata indicazione dei criteri di calcolo. Ricalcolo ai tassi Bot in caso di mancata pattuizione degli interessi. Onore della prova in capo alla parte che richiede l’eccezione di prescrizione
La mancata indicazione dei criteri di calcolo della cms., benchè pattuita, comporta l’illegittimità della stessa.
La mancata contrattualizzazione del contratto di apertura di credito, nonché la mancata pattuizione dei relativi tassi di interesse comporta la violazione dell’art. 117 comma 4 T.U.B. con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui al successivo comma 7.
Non può pretendersi che sia il correntista a fornire la prova di avere diritto a considerare nel ricalcolo i singoli versamenti. L’eccezione di prescrizione è un’eccezione in senso proprio, per cui alla parte che la solleva spetta l’obbligo di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Del resto, l'impostazione che impone alla banca di comprovare lo sconfinamento e i pagamenti asseritamente prescritti è coerente con il principio di vicinanza della prova, che la Suprema Corte a S.U. n. 13533/2001 ha elevato a criterio principe nella ripartizione dell’onere stesso.
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