La struttura del piano di ammortamento alla francese non implica in modo automatico la violazione dell’art. 1283 c.c.
Usura Sopravvenuta
Gli interessi moratori vanno considerati nel calcolo del tasso effettivo
Fino a quando non verrà commissionata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non è possibile procedere ad una qualificazione in termini oggettivi dell’interesse usurario, ferma restando la possibilità che tali interessi siano comunque riconosciuti come usurari in chiave soggettiva.
La sentenza è estremamente interessante per un duplice motivo. Infatti, da un lato rappresenta una delle prime applicazioni di merito della Cassazione 602/2013 in tema di usura sopraggiunta e dall’altro offre una puntuale e interessante interpretazione della sentenza stessa.
La inapplicabilità di tale sanzione civile (l’art. 1815, secondo comma, c.c.) all’ipotesi di interessi usurari sopravvenuti non esclude che gli interessi che superino il tasso soglia siano comunque usurari e che siano perciò non dovuti per la sola parte eccedente quel tasso.
Rilevanza dell’usura sopravvenuta: "i tassi possono diventare usurari anche nel corso di un rapporto di finanziamento, non solo nel momento in cui sono pattuiti".