Invalida la notifica via PEC della cartella di pagamento on file PDF
Commissioni Tributarie
Invalidità della notifica via PEC della cartella di pagamento su PDF
Inesistenza della cartella di pagamento per difetto di notifica avvenuta a mezzo pec. Annullamento sanzioni, interessi e aggi di riscossione iscritti nei ruoli per mancata indicazione di metodologia di calcolo.
Annullamento intimazione di pagamento per nullità della notifica tramite PEC priva della firma digitale
La Commissione annulla la cartella notificata a mezzo posta certificata
Nulla la cartella di pagamento notificata con posta elettronica certificata in quanto il messaggio/email non contiene l'originale dell'atto di Equitalia, ma solo una copia priva di attestazione di conformità
Nulla la cartella notificata tramite pec. È necessario che la cartella contenga chiare, semplici e specifiche motivazioni delle somme pretese
Annullameto della cartella priva delle modalità di calcolo degli interessi
I Giudici tributari hanno totalmente annullato gli interessi di una cartella esattoriale iscritti a ruolo per vizio di motivazione nel calcolo degli stessi; i giudici hanno ripreso correttamente un costante orientamento della Corte di Cassazione che ha sempre affermato che l’obbligo di motivazione di una cartella di pagamento deve intendersi esteso anche all’indicazione ed alla comprensione delle modalità di calcolo sia degli interessi sia dei compensi di riscossione di cui viene intimato il pagamento.
Ne consegue che la mancata indicazione, nella cartella di pagamento, del calcolo specifico e comprensibile degli interessi addebitati integra un difetto assoluto di motivazione che deve essere annullato limitatamente a tali importi.
Annullamento dell’atto di preavviso di fermo amministrativo autoveicolo notificato da Equitalia Nord per mancanza di indicazione sia delle modalità di calcolo degli interessi sia del tasso applicato, principio stabilito dalla Sentenza della Corte di Cassazione Sez. Tributaria 24933/2016 a tutela del contribuente che non è in grado in tal caso di verificare l’esattezza dei calcoli eseguiti.
Annullamento dell’atto di intimazione di pagamento di € 147.240,56 notificato da Equitalia Nord per mancanza di chiarezza e di motivazione dell’atto (così come stabilito dall’art. 7 L. 212/2000) con particolare riferimento alla distinzione tra capitale, interessi di mora e aliquota applicata. Condanna anche al pagamento delle spese.
Annullamento dell'aggio e degli interessi di mora.
La cartella deve esplicitare il conteggio degli interessi con aliquote, periodo e tassi applicati a pena di nullità
Equitalia deve dimostrare in modo chiaro e comprensibile la determinazione degli interessi e dell’aggio applicati in cartella
La Sentenza ribadisce la necessità della massima trasparenza tra fisco e contribuente, in particolare quando si tratta di mettere in grado quest’ultimo di comprendere e verificare i calcoli che il fisco ha effettuato relativamente agli interessi contenuti nella cartella notificata.
Nella cartella esattoriale deve essere indicata in maniera dettagliata la modalità di determinazione degli interessi. In linea con quanto affermato dalla Suprema Corte (n. 4516 del 21 marzo 2012 nonché n. 8415 del 16 settembre 2005), la sentenza ha chiarito che la trasparenza della cartella esattoriale costituisce un elemento essenziale per la legittimità dell’atto di riscossione.
Mancanza di trasparenza delle cartelle esattoriali. Nella cartella esattoriale deve essere indicata in modo dettagliato la modalità di determinazione degli interessi, in modo che il contribuente abbia realmente la possibilità di verificare i calcoli effettuati dall’Agente della Riscossione.
Altro
Il termine di prescrizione degli atti di riscossione è di cinque anni, previsto dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 art. 20
Annullamento di atto di iscrizione di ipoteca su immobile del contribuente se questo è l’unico immobile del debitore.
I tributi erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria prevista dall’art. 2946 c.c. e si prescrivono con il decorso del termine di dieci anni dalla data di liquidazione ed iscrizione a ruolo. Il termine prescrittivo viene interrotto dalla data di notifica della cartella. Ne deriva che dalla data di notifica dell’atto di intimazione si interrompe la prescrizione per i tributi intimati ma, non per interessi e sanzioni sui tributi dovuti. Di fatti per questi ultimi la prescrizione a norma dell’art. 2948 n 4, rientra nel termine breve dei cinque anni anche se la prescrizione del credito principale sia quella ordinaria (vale a dire i dieci anni).
L’aggio dovuto ad Equitalia in misura fissa sulle somme iscritte a ruolo viola il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. ed è inoltre configurabile come aiuto di Stato.
Il compenso di riscossione posto a carico del contribuente è destinato alla remunerazione del servizio prestato dal Concessionario a prescindere dall’effettivo costo sostenuto per l’attività di riscossione rivolta al singolo contribuente, sicché esso viola il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. Inoltre, essendo Equitalia una società commerciale a tutti gli effetti, costituisce parte integrante di una misura di aiuto statale in violazione dell’art. 107 del TFUE; non è dunque dovuto a prescindere dall’attività effettivamente svolta dal Concessionario della riscossione e come tale può essere censurato direttamente dai giudici nazionali in applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del principio della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno (con conseguente disapplicazione della norma interna che lo prevede).
La sentenza afferma l’annullamento della pretesa tributaria in seguito alla mancata risposta dell’Ente creditore alle istanze di annullamento proposte dal ricorrente, a causa di riscontri anomali su cartelle esattoriali.
La cartella, avente a oggetto degli omessi versamenti d'imposta per gli anni 2011 e 2012, è stata notificata a una società di capitali, dopo che l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al controllo automatico della dichiarazione previsto dall’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/73.
Calcolo dell’aggio su interessi di mora – Violazione dell’art. 3 della Costituzione sotto il profilo del canone della ragionevolezza – Devoluzione della questione alla Corte Costituzionale.
L'importo dell'aggio rappresenta una sanzione mascherata in assenza di una qualsiasi attività svolta dall'agente della riscossione oltre la semplice notifica della cartella, pertanto è illegittimamente richiesto
Aggio - previsione dei compensi nella misura minima del 4,65%: