Rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina sull'usura contrattuale
Rilevanza del Tasso di Mora ai fini dell'usura ed inefficacia/efficacia degli interessi corrispettivi
Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi
È previsto il ricalcolo al tasso legale degli interessi moratori nel caso in cui risulti superata la soglia usura di riferimento al momento della stipula.
Omogeneità ontologica per interessi corrispettivi e moratori.
Non ha nessuna rilevanza giuridica la maggiorazione del 2,1% del TEGM.
Banca condannata alla restituzione anche degli interessi corrispettivi a causa dell’usura degli interessi moratori
La Banca è stata condannata, per oltre 200.000 Euro, al risarcimento di tutti gli interessi addebitati per una causa di anatocismo ed usura su un rapporto di conto corrente e due mutui
Gli interessi moratori vanno considerati nel calcolo del tasso effettivo
La verifica del superamento del tasso soglia va eseguita sia con riferimento agli interessi corrispettivi sia con riferimento agli interessi moratori
Verifica usura per gli interessi moratori e commissione per l’estinzione anticipata del mutuo
Il tasso di mora a prescindere dalla concreta applicazione, deve considerarsi ai fini della valutazione dell'usurarietà. Conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito.
Il Giudice con questa sentenza ritiene che nel costo complessivo del credito deve computarsi il compenso per l’estinzione anticipata e gli interessi moratori. Se sono convenuti interessi usurari nulla è dovuto a titolo di interessi
I Giudici in questa sentenza hanno sottolineato che "anche gli interessi di mora sono soggetti al rispetto delle soglie d’usura” (…) ai fini della determinazione del TAEG si devono considerare tutti i costi, anche solo potenziali, del finanziamento, tra cui deve quindi farsi rientrare anche la commissione o penale di estinzione anticipata” con la legge 108-96 il legislatore ha inteso prevedere quale sanzione civile a carico del mutuante la non debenza degli interessi
Il Giudice, in un mutuo ipotecario, ha eccepito l'usurarietà delle clausole pattizie, verificate dal Ctu, con la conseguenza dell'azzeramento di ogni interesse stante la gratuità del mutuo ex art.1815 comma 2, condannando la Banca alla restituzione della maggior somma indebitamente percepita nel corso del rapporto
Gli interessi moratori rilevano ai fini dell’usura ed il tasso da prendere in considerazione per la definizione dell’usurarietà è quello stesso fissato dalla legge per gli interessi corrispettivi. La conseguenza dell’eventuale superamento di tale limite per gli interessi moratori è la conversione forzosa del mutuo da oneroso a titolo gratuito.
L’interesse moratorio deve essere confrontato con il tasso soglia al momento della stipula per la sua natura di costo del finanziamento. In riferimento al perfezionamento della fattispecie penale, non rileva che la prestazione patrimoniale imposta sia eventuale oppure no. La legge penale per il tramite rinvio al tasso soglia fissa un limite al costo del credito oltre il quale si delinea il reato di usura.
Tra i costi valutabili nel complessivo giudizio di usurarietà dell’operazione finanziaria deve essere ricondotto anche il costo accessorio per anticipata estinzione, in aggiunta al tasso di interesse corrispettivo, logica desumibile dal ragionamento compiuto dalla giurisprudenza di merito e legittimità che ha inglobato all’interno della valutazione dell’usurarietà anche gli interessi di mora, i quali rappresentano un onere eventuale, collegato allo stato di inadempienza del debitore.
La consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado evidenziava la pattuizione di un tasso moratorio superiore alla soglia al momento della stipula del contratto di mutuo. La Corte di Appello di Roma riconosce l’interpretazione autentica della legge 108/96 nella parte in cui si riconoscono usurari gli interessi convenuti a qualsiasi titolo, anche i moratori e per tale motivo accoglie l’appello principale riconoscendo la gratuità del contratto di mutuo a carico della parte mutuataria.
La pattuizione di interessi usurari determina l’applicazione dell’art. 1815 c.c., trasformando il mutuo da oneroso a gratuito.
Gli interessi moratori debbono considerarsi ricompresi nella determinazione del tasso soglia, il concetto trova la sua sostanziale definizione all’interno dell’art. 644 c.p. nella parte in cui definisce il limite legale (c.d. tasso soglia), oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Il tenore letterale dell’art. 644 del codice penale nella parte in cui dichiara “usurari” interessi a qualunque titolo promossi o convenuti indipendentemente dal momento del loro pagamento, fa ricomprendere all’interno della valutazione dell’usurarietà ogni elemento economico a carico del mutuatario.
Ordinanza del Tribunale di Benevento n. 1815 del 30 dicembre 2015, Est. Dott.ssa Antonietta Genovese
Un contratto di mutuo in cui il differenziale tra TAEG e TAN, sommato al tasso di mora, sia superiore al tasso soglia è usurario ab origine e il finanziatore è obbligato a rimborsare gli interessi a qualunque titolo percepiti.
Il Tribunale di Torino, ha fornito alcune precisazioni in ordine agli elementi funzionali alla composizione del tasso soglia rilevante ex art. 1815 c.c. ai fini del calcolo dell’usura
Ai fini della verifica del mancato superamento del tasso soglia dell’usura non è corretta l’operazione di sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivo e moratorio previsti contrattualmente, o in un momento applicati, al fine di confrontare il risultato con il tasso soglia vigente, né simile operazione ha mai ricevuto l’avallo della Cassazione nella sentenza 09.01.2013 n. 350.
Il Giudice dichiara nulla la clausola degli interessi corrispettivi a fronte della pattuizione di un tasso di mora ben eccedente il tasso soglia.
I Giudici si esprimono in favore della nullità della clausola degli interessi corrispettivi nella circostanza in cui siano convenuti interessi di mora superiori ai limiti consentiti dalla legge.
Conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito
Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi
La legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all’art. 1283 c.c. è stata riconosciuta dall’ unanime giurisprudenza di merito. La diversità funzionale degli interessi moratori e corrispettivi non autorizza una mera operazione addizionale tra gli stessi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, il tasso di mora ha quindi un’autonoma funzione. Validità del tasso floor quando la clausola risulta sottoscritta, di contenuto chiaro e perfettamente determinato
Gli interessi moratori sono rilevanti ai fini della valutazione della usurarietà.
Sono privi di efficacia le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia che prevedono in presenza di interessi moratori i TEG medi pubblicati siano aumentati di 2,1 punti.
L’usurarietà colpisce esclusivamente gli interessi moratori.
Tasso mora sostitutivo e non aggiuntivo rispetto al tasso corrispettivo. La non determinazione dell’Euribor non comporta invalidità delle clausole pattuite contrattualmente. Il criterio di determinazione del mutuo c.d. alla francese non realizza alcun anatocismo
Interessi corrispettivi e di mora sono oggetto di autonome pattuizioni, che devono rispettare entrambe le soglie di usura, come affermato dalla Cassazione con la sentenza n.350/2013, ma vanno a tal fine singolarmente considerate ai fini dell’usura
Nel solco della oramai consolidata linea giurisprudenziale sono soggetti al raffronto con il tasso soglia anche gli interessi moratori.
Sebbene interessi moratori e corrispettivi abbiano funzione diversa, gli interessi moratori sono suscettibili di essere etichettati come usurari.
Per la verifica del superamento del tasso soglia, non bisogna effettuare la somma del tasso corrispettivo al moratorio, in quanto tali percentuali afferiscono a grandezze diverse. Il loro cumulo per cui, restituirebbe un risultato privo di significato e qualora si dimostri il superamento della soglia per il tasso di mora, alla data di sottoscrizione contrattuale, la nullità colpirebbe solo unicamente la pattuizione di quest’ultimo (le somme da restituire sarebbero solo quelle corrisposte a tale titolo);
Con reclamo datato 24.03.2014, il ricorrente richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, denuncia l’applicazione di un tasso globale applicato al finanziamento superiore alla soglia, detto tasso lo rileva quale somma tra il corrispettivo 4,7% ed il moratorio 5,75% per un totale del 10,45% (la soglia del periodo pari a 7,76%).
Il Giudice stabilisce che nel caso in cui l’usura oggettiva sia determinata semplicemente dalla pattuizione oltre soglia degli interessi moratori, questa non implica l’invalidità della clausola degli interessi corrispettivi ai sensi dell’art. 1815 c.c.
La sentenza sancisce il principio di separazione tra la clausola degli interessi corrispettivi e quella che disciplina gli interessi di mora, ribadendo che in caso di pattuizione usuraria del tasso di mora, gli interessi corrispettivi sono comunque dovuti e non sono da considerarsi nulli ex art. 1815 c.c.
Il Giudice ribadisce l’erroneità della somma aritmetica tra tasso corrispettivo e tasso di mora ai fini della rilevazione dell’usura ed afferma inoltre che, non essendo l’interesse di mora una “evenienza certa”, è “eccessivo ritenere che la mera pattuizione dell’interesse moratorio (…) determini l’originaria usurarietà della pattuizione moratoria o, addirittura, della pattuizione di ogni interesse”.
Il Tribunale di Treviso afferma che in caso di pattuizione oltre soglia del tasso di mora, risulterebbe nulla la sola clausola degli interessi moratori ai sensi dell’art. 1815 c.c.
Interessi corrispettivi ed interessi moratori, pattuiti come tassi diversi e alternativi, applicabili in ipotesi distinte e alternative non possono essere cumulativamente valutati ai fini del raffronto con il tasso soglia ex l.108/1996.
Allorché il contratto di mutuo preveda un tasso moratorio superiore al c.d. “tasso soglia”, ma l’interesse corrispettivo pattuito non superi detto limite, ad essere sanzionata con la nullità sarà solo la clausola riguardante gli interessi moratori e non anche quella degli interessi corrispettivi.
Il tasso di mora nominale è oggetto di autonoma verifica rispetto al tasso soglia e ciò in ragione della sua autonoma e distinta funzione quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all’entità dell’inadempienza.
Le particolari caratteristiche degli interessi di mora (che non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo in seguito all'eventuale inadempimento del cliente utilizzatore) giustificano la maggiore onerosità di questi ultimi (volti a compensare il soggetto finanziatore per il predetto inadempimento) e l'esclusione degli stessi dal conteggio del TEG.
Gli interessi moratori non possono venire rapportati al c.d. tasso soglia.
L’interesse moratorio non concorre in alcun modo nella rilevazione periodica e, quindi, nella formazione del c.d. tasso soglia.
Il tasso di mora non rileva ai fini dell'usura
La pretesa di sommare, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, gli interessi corrispettivi e quelli di mora non abbia alcun fondamento giuridico e matematico.
I primi si applicano soltanto sul capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di leasing, mentre i secondi soltanto sul capitale scaduto e non pagato, in sostituzione di quelli corrispettivi.
Anche nel caso di previsione di interessi moratori oltre il limite della legge 108/1996, da ciò non conseguirebbe la gratuità del contratto ma solo la non debenza di tali accessori che non si estende anche agli interessi corrispettivi data la natura e finalità diversa dei primi.
Sino a quando il Ministero delle Finanze non disporrà una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi non sia possibile una determinazione oggettiva del limite oltre il quale divengono usurari.
I tassi di mora non sono sottoposti al vaglio di usurarietà oggettiva
La valutazione del superamento del tasso soglia va eseguita considerando i soli elementi retributivi. Gli interessi di mora hanno funzione risarcitoria
Considerata la mancanza di un valido termine di raffronto è irrilevante la verifica dell’interesse di mora per il superamento del tasso soglia