Procedure di allerta e gli indicatori della crisi
Con il D. Lgs. n. 83/2022 è in vigore dal 15/07/2022 il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019), dando attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 e alle disposizioni del D. L 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi.
I nuovi principi che avranno un sicuro impatto sugli attuali modelli di Risk management sono:
- Introduzione di una definizione dello stato di crisi da elemento conclamato a prevenzione
- Procedure di allerta per incentivare l’emersione anticipata della crisi
- Istituzione di assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi
Indicatori della crisi
Anche se la parte relativa agli indicatori della crisi non è stata richiamata dal codice della crisi, riteniamo opportuno tenerne comunque conto. Pertanto, qui di seguito, ne spiegano brevemente le caratteristiche. Per la prima volta viene data importanza anche all’analisi previsionale della gestione aziendale riferibile ad almeno sei mesi successivi. La critica che abbiamo sempre mosso all'analisi finanziaria italiana è stata quella di non attribuire la giusta importanza all'analisi previsionale, oltre che a quella a consuntivo. Chiaramente, per fare ciò, l’azienda deve dotarsi di strumenti informatici molto sofisticati.
Le novità principali sono due:
- 1. Utilizzo di specifici indici di bilancio definiti a livello normativo
Dal 1 settembre 2021 lo stato di crisi sarà “normativizzato” attraverso l’utilizzo di indici che vengono decisi dal legislatore e non più come succede ora dalla letteratura aziendale e dalla prassi (salvo casi particolari da giustificare). - 2. Analisi mensilizzata
Gli indici dovranno essere calcolati e monitorati su base mensile o al massimo trimestrale. Per tale motivo l’azienda dovrà elaborare ogni mese un bilancio di verifica sulla base dei quali verranno verificati gli scostamenti e calcolati gli indici.
Indici significativi
Flussi di cassa/ Oneri finanziari
L'indice indica la capacità dell'impresa di generare risolse finanziarie, rappresentate dal Flusso di cassa, necessarie per rimborsare la spesa per gli oneri finanziari.
La questione da affrontare è relativa al numeratore: cosa si intende per flussi di cassa? Come sappiamo, tale termine è utilizzato in una molteplicità di significati e può pertanto assumere valori molto diversi a seconda delle componenti che vengono prese per il suo calcolo.
Una prima versione, utilizzata dal Cerved, è la seguente:
Utile + ammortamenti + accantonamenti e TFR
Per tale calcolo si prendono in considerazione i soli valori contenuti nel Conto economico. Si parte dall’utile netto e si aggiungono una serie di costi che non hanno comportato un’uscita finanziaria (ammortamenti, quota di Tfr, accantonamenti, etc.). In tal modo se il cash-flow è positivo, significa che l’azienda ha generato liquidità durante l’anno, se negativo indica che la gestione ha consumato più risorse di quante ne abbia creato.
Il valore calcolato sopra però non coincide con le disponibilità liquide effettive, in quanto abbiamo preso in considerazione solo il Conto Economico. Per esempio, una fattura emessa a fine anno con pagamento dilazionato, non avrà un incasso immediato. Per tale motivo è necessario mettere in relazione le voci del Conto Economico con quelle dello Stato Patrimoniale ed in particolare considerare le variazioni intervenute nel capitale circolante. (Per approfondimenti: https://www.cloudfinance.it/la-corretta-costruzione-ed-interpretazione-del-rendiconto-finanziario.html)
Per effettuare tale calcolo utilizziamo lo schema di rendiconto finanziario indiretto elaborato dall’OIC con il documento 10. Il flusso che più si adatta alle nostre esigenze di analisi è rappresentato dal Flusso di cassa dopo gli investimenti che è anche quello più vicino al Flusso di cassa operativo elaborato dalla letteratura aziendalista. Quindi, l’indice è così determinato:
Chiave di lettura | Significato |
---|---|
Flusso di cassa/OF < 2 | Situazione rischiosa |
2 < Flusso di cassa/OF < 3 | Situazione nella norma ma migliorabile |
Flusso di cassa/OF > 3 | Situazione ottima |
Rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi
Debt/Equity
Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto.
Tale rapporto indica il grado di equilibrio tra mezzi di terzi e mezzi propri. Molto utilizzato, soprattutto dalle banche italiane, come monitoraggio del rischio finanziario dell'impresa.
Tuttavia, questo rapporto, non è una misura assoluta del debito di una società poiché fornisce esclusivamente una valutazione del rapporto che intercorre tra le risorse finanziarie esterne e quelle interne, definito anche come grado di capitalizzazione di un’impresa. Inoltre, l’indice influenza il calcolo del WACC che, a sua volta, essendo il tasso a cui vengono scontati i flussi di cassa previsionali, determina il valore dell’azienda. Nei paesi europei, ed in particolare in Italia, viene utilizzato come valore del Debito non quello lordo ma quello netto identificato come Posizione Finanziaria Netta. Tale valore viene calcolato sottraendo ai debiti finanziari il valore delle attività finanziarie di pronto realizzo come ad esempio titoli di stato correnti disponibili per vendita o crediti finanziari prontamente esigibili e il valore dei Cash and Cash Equivalents. Questo lo si fa perché nell’ipotesi di dover ripagare il debito le attività finanziarie di pronto realizzo e la cassa possono essere usata a tal fine. Utilizzando questa metodologia il valore assoluto del debito è minore e l’indice migliora. Tuttavia, nella letteratura finanziaria internazionale vengono mosse delle critiche all’utilizzo di una tale metodologia soprattutto perché molte volte un valore alto della cassa è in realtà liquidità necessaria per la gestione corrente o per un investimento che verrà effettuato a breve scadenza. Chiaramente bisognerebbe distinguere caso per caso, pensiamo ad esempio ad un’azienda come la Apple che ha una disponibilità liquida enorme che potrebbe essere utilizzata per ripagare il debito finanziario in un istante. Ebbene, in casi come questi, forse, l’utilizzo di un valore netto dell’indebitamento non sarebbe un errore. (Per approfondire la Posizione Netta Finanziaria clicca qui).
Chiave di lettura | Significato |
---|---|
Debt/Equity < 3 | Situazione di equilibrio |
3 < Debt/Equity < 5 | Situazione di rischio |
Debt/Equity > 5 | Situazione di grave rischio |
Superamento dell’indice:
- nell’ultimo bilancio approvato
- per oltre 3 mesi
- casi particolari
- Start up
- Società in liquidazione
- Imprese costituite da meno di 2 anni
- indici non adeguati
- Un professionista può attestare l’utilizzo di altri indici in rapporto alle specificità dell’impresa
Art. 3 comma 4 - Debiti per retribuzioni, verso fornitori e verso intermediari finanziari scaduti
Stando alle modifiche apportate al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di cui al Decreto legislativo 12 gennaio 2019, N. 14, il Decreto legislativo 17 giugno 2022, N. 83 dispone quali segnali per la previsione tempestiva dell’emersione della crisi d’impresa (art.3, comma 4):
a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni e pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni e di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l’esistenza di esposizioni nei confronti di banche e di altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25 -novies, comma 1 e successive modifiche -art. 37-bis.
Creditore | Inadempienza | Criterio | Ritardo/Scadenza |
---|---|---|---|
Dipendenti |
Retribuzioni non pagate | Importo retribuzioni non pagate > 50% totale retribuzioni mensili | 30 giorni |
Fornitori | Debiti verso fornitori scaduti | Importo scaduto > Debiti vs fornitori non scaduti | 90 giorni |
Banche e altri intermediari finanziari | Rischi a revoca e autoliquidanti e rischi a scadenza | Esposizioni scadute > limite affidamenti ottenuti e ≥ 5% del totale esposizioni | 60 giorni |
Art. 25-novies - Segnalazione di creditori pubblici qualificati
Il decreto legislativo del 17 giugno 2022 n. 83 ha abrogato le misure di allerta e di composizione assistita della crisi previste nella versione originaria del codice, rimpiazzandole integralmente con il nuovo istituto della composizione negoziata e con i nuovi obblighi di segnalazione in capo ai creditori pubblici qualificati quali:
- Agenzia delle Entrate
- Agente della riscossione delle imposte
- Inps
- Inail
Le nuove segnalazioni partiranno entro 60 giorni dall’ avveramento delle seguenti condizioni (art. 37-bis del DL 73/2022):
Creditore | Inadempienza | Criterio | Ritardo/Scadenza | Importo minimo |
---|---|---|---|---|
Agenzia delle Entrate |
Debito IVA scaduto e non versato | Debito Iva scaduto > € 5.000 e, comunque, > 10% del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. La segnalazione viene in ogni caso inviata se: Debito Iva scaduto > € 20.000 |
Immediata |
> € 5.000 > 10% volume d’affari (anno di imposta precedente) > € 20.000 (soglia minima) |
Agente della riscossione delle imposte | Crediti definitivamente accertati e scaduti | Crediti affidati per la riscossione, auto-dichiarati o definitivamente accertati e scaduti | 90 giorni |
> € 100.000 per le imprese individuali > € 200.000 per le società di persone > € 500.000 per le altre società |
INPS | Contributi previdenziali non versati | Ritardi nel pagamento di contributi per somme > 30% dei contributi relativi all’anno precedente e > € 15.000 (ridotti a € 5.000 in assenza di dipendenti) | 90 giorni |
nell’anno precedente e > € 15.000 Per le imprese prive di lavoratori, contributi > € 5.000 |
INAIL | Debiti per premi assicurativi scaduti e non versati | Debiti scaduti e non versati > € 5.000 | 90 giorni |
> € 5.000 |
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