Applicazione dell’art. 1815 co.2 c.c. e gratuità del mutuo in presenza di natura usuraria degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti nel contratto
Rilevanza della conclusione anticipata ai fini dell'usura
La conclusione anticipata va considerata ai fini dell'usura
Il Taeg comprende anche il costo di estinzione anticipata del finanziamento
Il Tribunale accoglie la domanda dell’attore, accerta e dichiara che il mutuo esaminato contenga pattuizioni usurarie in caso di estinzione anticipata e di decadenza del beneficio del termine e ne dispone la conversione in mutuo gratuito ex art. 1815 c.c.
La costruzione del TEG va condotta includendo, oltre agli interessi corrispettivi, ogni altra remunerazione aggiuntiva collegata all'erogazione del credito, tenendo conto anche degli interessi di mora e la commissione per l’estinzione anticipata del mutuo pattuiti in fase contrattuale
Calcolo del Taeg comprensivo del costo pattuito per l'estinzione anticipata. Omessa indicazione dell'Indice sintetico di costo
Determinazione di un TEG usurario del leasing promesso in caso di eventuale risoluzione. Sostituzione del tasso convenzionale con il tasso ex art. 117 Tub a seguito dell’indicazione di un tasso leasing difforme dalle Istruzioni sulla Trasparenza della Banca d’Italia
Verifica usura per gli interessi moratori e commissione per l’estinzione anticipata del mutuo
Rilevanza della penale per la risoluzione anticipata per la verifica del superamento del tasso soglia
Il Giudice con questa sentenza ritiene che nel costo complessivo del credito deve computarsi il compenso per l’estinzione anticipata e gli interessi moratori. Se sono convenuti interessi usurari nulla è dovuto a titolo di interessi
I Giudici in questa sentenza hanno sottolineato che "anche gli interessi di mora sono soggetti al rispetto delle soglie d’usura” (…) ai fini della determinazione del TAEG si devono considerare tutti i costi, anche solo potenziali, del finanziamento, tra cui deve quindi farsi rientrare anche la commissione o penale di estinzione anticipata” con la legge 108-96 il legislatore ha inteso prevedere quale sanzione civile a carico del mutuante la non debenza degli interessi
Il CTU deve accertare se tenuto conto della commissione per estinzione anticipata pattuita in caso di risoluzione del contratto di mutuo, il tasso diventa usuraio; in questo caso deve calcolare l’eventuale somma da restituire tenendo conto che dalla data della domanda di restituzione decorrono gl’interessi legali sulla somma pagata in eccesso fino al momento della comunicazione della bozza.
Tra i costi valutabili nel complessivo giudizio di usurarietà dell’operazione finanziaria deve essere ricondotto anche il costo accessorio per anticipata estinzione, in aggiunta al tasso di interesse corrispettivo, logica desumibile dal ragionamento compiuto dalla giurisprudenza di merito e legittimità che ha inglobato all’interno della valutazione dell’usurarietà anche gli interessi di mora, i quali rappresentano un onere eventuale, collegato allo stato di inadempienza del debitore.
Determinazione del TEG complessivo, comprendente tutte le remunerazioni dell’operazione di finanziamento, quali il tasso di mora, la penale di anticipata estinzione, i rimborsi di spese o penali di recupero del credito, i costi di istruttoria, i costi di perizia, i costi assicurativi, i costi di informativa, di pagamento rata
La pattuizione di interessi usurari determina l’applicazione dell’art. 1815 c.c., trasformando il mutuo da oneroso a gratuito.
Ai fini dell’accertamento dell’usurarietà del tasso applicato al mutuo deve tenersi conto anche della commissione per la penale di estinzione anticipata.
I giudici affermano il principio secondo cui ai fini della disciplina anti-usura e del superamento del tasso soglia assume rilevanza qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e, quindi anche al costo pattuito per l’estinzione anticipata del mutuo.
La conclusione anticipata non rileva ai fini dell'usura
La commissione per estinzione anticipata può essere computata ai fini dell’usura qualora concretamente applicata
La penale di estinzione anticipata non è rilevante ai fini della L. 108/1996 ove il mutuo risulti in corso