Giurisprudenza Usura Conti Correnti

Sommatoria dei tassi ai fini dell'usura

Orientamento Favorevole

Inclusione delle spese e degli oneri assicurativi per il calcolo del Teag Orientamento Favorevole Rilevanza della conclusione anticipata ai fini dell'usura 

Determinazione del TEG complessivo, comprendente tutte le remunerazioni dell’operazione di finanziamento, quali il tasso di mora, la penale di anticipata estinzione, i rimborsi di spese o penali di recupero del credito, i costi di istruttoria, i costi di perizia, i costi assicurativi, i costi di informativa, di pagamento rata

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Orientamento Favorevole 

Il giudice stabilisce che quando l’interesse di mora viene calcolato non soltanto sulla quota capitale della rata corrisposta in ritardo bensì sull’intero importo dovuto (comprensivo quindi di interessi si deve determinare un parametro calcolato come la somma tra tasso corrispettivo e tasso di mora e procedere al confronto di siffatto parametro con il tasso soglia).

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Giurisprudenza Usura su Finanziamenti - Orientamento Contrario

Orientamento Contrario

Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi Orientamento Contrario 

Interessi corrispettivi e di mora sono oggetto di autonome pattuizioni, che devono rispettare entrambe le soglie di usura, come affermato dalla Cassazione con la sentenza n.350/2013, ma vanno a tal fine singolarmente considerate ai fini dell’usura

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Usura Sopravvenuta Orientamento Contrario 

Fino a quando non verrà commissionata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non è possibile procedere ad una qualificazione in termini oggettivi dell’interesse usurario, ferma restando la possibilità che tali interessi siano comunque riconosciuti come usurari in chiave soggettiva.

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Orientamento Contrario 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. Naturalmente, la verifica del superamento del tasso soglia sulla pattuizione dei tassi va effettuata tanto sul tasso corrispettivo quanto sul moratorio, considerando quest’ultimo come maggiorazione tan del corrispettivo.

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Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi Orientamento Contrario 

Per la verifica del superamento del tasso soglia, non bisogna effettuare la somma del tasso corrispettivo al moratorio, in quanto tali percentuali afferiscono a grandezze diverse. Il loro cumulo per cui, restituirebbe un risultato privo di significato e qualora si dimostri il superamento della soglia per il tasso di mora, alla data di sottoscrizione contrattuale, la nullità colpirebbe solo unicamente la pattuizione di quest’ultimo (le somme da restituire sarebbero solo quelle corrisposte a tale titolo);

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Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi Orientamento Contrario 

Con reclamo datato 24.03.2014, il ricorrente richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, denuncia l’applicazione di un tasso globale applicato al finanziamento superiore alla soglia, detto tasso lo rileva quale somma tra il corrispettivo 4,7% ed il moratorio 5,75% per un totale del 10,45% (la soglia del periodo pari a 7,76%).

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Orientamento Contrario Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi 

Ai fini della verifica del mancato superamento del tasso soglia dell’usura non è corretta l’operazione di sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivo e moratorio previsti contrattualmente, o in un momento applicati, al fine di confrontare il risultato con il tasso soglia vigente, né simile operazione ha mai ricevuto l’avallo della Cassazione nella sentenza 09.01.2013 n. 350.

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Orientamento Contrario 

La sentenza costituisce un ulteriore pronunciamento contrario alla tesi della somma aritmetica tra tasso corrispettivo e tasso di mora motivandola con la distinta natura delle due specie di interessi, in quanto quelli corrispettivi remunerano la mutuante della messa a disposizione del denaro e costituiscono il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale erogata in conformità al piano di ammortamento; gli interessi di mora hanno, invece, funzione sostanzialmente risarcitoria, di liquidazione in via preventiva del danno patito dal mutuante per l'inadempimento del mutuatario rientrano e, come tali, nel novero delle prestazioni accidentali, prive di carattere corrispettivo, che vengono in rilievo solo nella eventuale fase patologica del rapporto.

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Efficacia ed inefficacia della Clausola di Salvaguardia Orientamento Contrario 

La sentenza riprende il controverso principio secondo il quale la verifica dell’usurarietà del tasso di mora debba essere condotta considerando una maggiorazione di 2,1 punti percentuali dei tassi medi rilevati trimestralmente da Banca d’Italia e stabilisce la rilevanza giuridica di tale procedura.

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Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi Orientamento Contrario 

La sentenza sancisce il principio di separazione tra la clausola degli interessi corrispettivi e quella che disciplina gli interessi di mora, ribadendo che in caso di pattuizione usuraria del tasso di mora, gli interessi corrispettivi sono comunque dovuti e non sono da considerarsi nulli ex art. 1815 c.c.

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Insussistenza Anatocismo nel Piano di Ammortamento alla Francese Orientamento Contrario 

Dal Tribunale di Torino arriva l’ennesimo stop alla pretesa di cumulare il tasso corrispettivo al tasso di mora ed un pronunciamento netto in tema di anatocismo nell’ammortamento alla francese: si stabilisce infatti che la metodologia di determinazione dell’interesse secondo lo sviluppo alla francese non include alcuna forma di anatocismo, illegittimo ai sensi dell’art. 1283 c.c. in quanto non vi è alcuna capitalizzazione degli interessi. Né secondo il Giudice vi è anatocismo derivante dall’applicazione degli interessi di mora alla rata scaduta (e di conseguenza anche alla quota di interessi corrispettivi in essa compresi) qualora il meccanismo di produzione degli interessi moratori sia validamente pattuito ai sensi della delibera CICR 9/2/2000.

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Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi Orientamento Contrario 

Il Giudice ribadisce l’erroneità della somma aritmetica tra tasso corrispettivo e tasso di mora ai fini della rilevazione dell’usura ed afferma inoltre che, non essendo l’interesse di mora una “evenienza certa”, è “eccessivo ritenere che la mera pattuizione dell’interesse moratorio (…) determini l’originaria usurarietà della pattuizione moratoria o, addirittura, della pattuizione di ogni interesse”.

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Orientamento Contrario 

Il giudice definisce "tasso creativo" quello derivante dalla somma tra tasso corrispettivo e tasso moratorio ed afferma che un parametro così ottenuto non possa essere confrontato con la soglia d'usura in quanto questa, in base alle istruzioni di Banca d'Italia, non tiene conto – secondo il Tribunale scaligero – degli interessi di mora sul mutuo.

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Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Orientamento Contrario 

Interessi corrispettivi ed interessi di mora non si cumulano al fine della valutazione di usurarietà di un contratto di finanziamento in quanto i due tipi di tassi sono assai diversi tra loro per natura e funzioni in quanto si tratta di entità giuridicamente ed economicamente disomogenee,costituendo i primi la misura di remunerazione del capitale concesso in credito (e, per quanto qui interessa, di rimborso dei connessi costi) e i secondi quella del risarcimento del danno, dovuto in caso di inadempimento del conseguente obbligo restitutorio, come conferma la stessa rubrica dell’art.1224 cc.

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Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi Orientamento Contrario 

Interessi corrispettivi ed interessi moratori, pattuiti come tassi diversi e alternativi, applicabili in ipotesi distinte e alternative non possono essere cumulativamente valutati ai fini del raffronto con il tasso soglia ex l.108/1996.

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