Determinazione del TEG complessivo, comprendente tutte le remunerazioni dell’operazione di finanziamento, quali il tasso di mora, la penale di anticipata estinzione, i rimborsi di spese o penali di recupero del credito, i costi di istruttoria, i costi di perizia, i costi assicurativi, i costi di informativa, di pagamento rata
Sommatoria dei tassi ai fini dell'usura
Orientamento Favorevole
La pattuizione di interessi usurari determina l’applicazione dell’art. 1815 c.c., trasformando il mutuo da oneroso a gratuito.
Il giudice stabilisce che quando l’interesse di mora viene calcolato non soltanto sulla quota capitale della rata corrisposta in ritardo bensì sull’intero importo dovuto (comprensivo quindi di interessi si deve determinare un parametro calcolato come la somma tra tasso corrispettivo e tasso di mora e procedere al confronto di siffatto parametro con il tasso soglia).
Orientamento Contrario
Interessi corrispettivi e di mora sono oggetto di autonome pattuizioni, che devono rispettare entrambe le soglie di usura, come affermato dalla Cassazione con la sentenza n.350/2013, ma vanno a tal fine singolarmente considerate ai fini dell’usura
Fino a quando non verrà commissionata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non è possibile procedere ad una qualificazione in termini oggettivi dell’interesse usurario, ferma restando la possibilità che tali interessi siano comunque riconosciuti come usurari in chiave soggettiva.
Gli interessi moratori rilevano ai fini dell’usura ed il tasso da prendere in considerazione per la definizione dell’usurarietà è quello stesso fissato dalla legge per gli interessi corrispettivi, importante per la verifica del superamento dell’usurarietà dei tassi è il non cumulo tra gli stessi.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. Naturalmente, la verifica del superamento del tasso soglia sulla pattuizione dei tassi va effettuata tanto sul tasso corrispettivo quanto sul moratorio, considerando quest’ultimo come maggiorazione tan del corrispettivo.
Nel solco della oramai consolidata linea giurisprudenziale sono soggetti al raffronto con il tasso soglia anche gli interessi moratori.
Il contratto di credito nel quale non sia indicato in termini algebrici il valore dell’ISC è nullo. L’indicatore sintetico di costo è un elemento fondamentale nell’indicazione delle principali condizioni contrattuali in quanto, questo rappresenta il costo effettivo dell’operazione sostenuto dal debitore.
Per la verifica del superamento del tasso soglia, non bisogna effettuare la somma del tasso corrispettivo al moratorio, in quanto tali percentuali afferiscono a grandezze diverse. Il loro cumulo per cui, restituirebbe un risultato privo di significato e qualora si dimostri il superamento della soglia per il tasso di mora, alla data di sottoscrizione contrattuale, la nullità colpirebbe solo unicamente la pattuizione di quest’ultimo (le somme da restituire sarebbero solo quelle corrisposte a tale titolo);
Con reclamo datato 24.03.2014, il ricorrente richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, denuncia l’applicazione di un tasso globale applicato al finanziamento superiore alla soglia, detto tasso lo rileva quale somma tra il corrispettivo 4,7% ed il moratorio 5,75% per un totale del 10,45% (la soglia del periodo pari a 7,76%).
Sommare il tasso convenzionale a quello moratorio è una valutazione di carattere personale del tutto fantasiosa
Ai fini della verifica del mancato superamento del tasso soglia dell’usura non è corretta l’operazione di sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivo e moratorio previsti contrattualmente, o in un momento applicati, al fine di confrontare il risultato con il tasso soglia vigente, né simile operazione ha mai ricevuto l’avallo della Cassazione nella sentenza 09.01.2013 n. 350.
La sentenza costituisce un ulteriore pronunciamento contrario alla tesi della somma aritmetica tra tasso corrispettivo e tasso di mora motivandola con la distinta natura delle due specie di interessi, in quanto quelli corrispettivi remunerano la mutuante della messa a disposizione del denaro e costituiscono il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale erogata in conformità al piano di ammortamento; gli interessi di mora hanno, invece, funzione sostanzialmente risarcitoria, di liquidazione in via preventiva del danno patito dal mutuante per l'inadempimento del mutuatario rientrano e, come tali, nel novero delle prestazioni accidentali, prive di carattere corrispettivo, che vengono in rilievo solo nella eventuale fase patologica del rapporto.
La sentenza riprende il controverso principio secondo il quale la verifica dell’usurarietà del tasso di mora debba essere condotta considerando una maggiorazione di 2,1 punti percentuali dei tassi medi rilevati trimestralmente da Banca d’Italia e stabilisce la rilevanza giuridica di tale procedura.
La sentenza sancisce il principio di separazione tra la clausola degli interessi corrispettivi e quella che disciplina gli interessi di mora, ribadendo che in caso di pattuizione usuraria del tasso di mora, gli interessi corrispettivi sono comunque dovuti e non sono da considerarsi nulli ex art. 1815 c.c.
Dal Tribunale di Torino arriva l’ennesimo stop alla pretesa di cumulare il tasso corrispettivo al tasso di mora ed un pronunciamento netto in tema di anatocismo nell’ammortamento alla francese: si stabilisce infatti che la metodologia di determinazione dell’interesse secondo lo sviluppo alla francese non include alcuna forma di anatocismo, illegittimo ai sensi dell’art. 1283 c.c. in quanto non vi è alcuna capitalizzazione degli interessi. Né secondo il Giudice vi è anatocismo derivante dall’applicazione degli interessi di mora alla rata scaduta (e di conseguenza anche alla quota di interessi corrispettivi in essa compresi) qualora il meccanismo di produzione degli interessi moratori sia validamente pattuito ai sensi della delibera CICR 9/2/2000.
Riportata in precedenza alla sezione Somma del Tasso Corrispettivo al Tasso di Mora: orientamento contrario
Viene ribadito il divieto di cumulo del tasso corrispettivo al tasso moratorio ai fini della verifica dell’usura contrattuale e si stabilisce l’efficacia della clausola di salvaguardia nell’escludere a priori l’usurarietà della pattuizione.
Il Giudice ribadisce l’erroneità della somma aritmetica tra tasso corrispettivo e tasso di mora ai fini della rilevazione dell’usura ed afferma inoltre che, non essendo l’interesse di mora una “evenienza certa”, è “eccessivo ritenere che la mera pattuizione dell’interesse moratorio (…) determini l’originaria usurarietà della pattuizione moratoria o, addirittura, della pattuizione di ogni interesse”.
Il Giudice conferma che sommare aritmeticamente tasso corrispettivo e tasso di mora e confrontarne il risultato con la soglia usura è procedura priva di senso giuridico e tecnico.
L’Arbitro ribadisce l’irrilevanza della somma aritmetica tra tasso corrispettivo e tasso di mora in virtù della diversa natura dei tassi e dell’inconsistenza tecnica e giuridica di una simile procedura.
Il giudice definisce "tasso creativo" quello derivante dalla somma tra tasso corrispettivo e tasso moratorio ed afferma che un parametro così ottenuto non possa essere confrontato con la soglia d'usura in quanto questa, in base alle istruzioni di Banca d'Italia, non tiene conto – secondo il Tribunale scaligero – degli interessi di mora sul mutuo.
Il Giudice conferma l’orientamento contrario alla sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora ed afferma inoltre che gli interessi moratori, costituendo onere puramente accidentale, non rilevano ai fini della determinazione del tasso effettivo da confrontarsi con la soglia usura.
Viene ribadito che sommare il tasso corrispettivo al tasso di mora è procedura destituita di fondamento giuridico e che la Cassazione, con la nota sentenza 350/2013, non ha affatto inteso sancire un simile principio.
Dall’ordinanza arriva un ulteriore stop alla somma di tasso corrispettivo e tasso di mora sulla base della diversa natura dei tassi e si ribadisce l’erroneità delle interpretazioni della 350/2013 della Cassazione che pretendono di sancire questo principio.
Il Tribunale di Treviso afferma che in caso di pattuizione oltre soglia del tasso di mora, risulterebbe nulla la sola clausola degli interessi moratori ai sensi dell’art. 1815 c.c.
Interessi corrispettivi ed interessi di mora non si cumulano al fine della valutazione di usurarietà di un contratto di finanziamento in quanto i due tipi di tassi sono assai diversi tra loro per natura e funzioni in quanto si tratta di entità giuridicamente ed economicamente disomogenee,costituendo i primi la misura di remunerazione del capitale concesso in credito (e, per quanto qui interessa, di rimborso dei connessi costi) e i secondi quella del risarcimento del danno, dovuto in caso di inadempimento del conseguente obbligo restitutorio, come conferma la stessa rubrica dell’art.1224 cc.
Interessi corrispettivi ed interessi moratori, pattuiti come tassi diversi e alternativi, applicabili in ipotesi distinte e alternative non possono essere cumulativamente valutati ai fini del raffronto con il tasso soglia ex l.108/1996.