Anatocismo bancario di nuovo illegittimo dal 2014
La Legge n. 147 del 27/12/2013 era intervenuta sul tema della capitalizzazione degli interessi bancari. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9127 del 06/05/2015, ha chiarito la portata della norma, dichiarando illegittimo l’anatocismo bancario e con esso qualsiasi forma di capitalizzazione dal 01/01/2014, data dell'entrata in vigore della legge.
Recuperare gli interessi anatocistici addebitati dalle banche
Il legislatore, con la Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), entrata in vigore il 1° gennaio 2014, era intervenuto sul tema dell’anatocismo bancario modificando il testo dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. ed introducendo la seguente clausola: “Gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova formulazione, ad una lettura attenta, appariva in una certa misura contraddittoria o comunque non del tutto chiara in quanto, se da un lato escludeva che gli interessi potessero produrre ulteriori interessi, dall’altro faceva esplicito riferimento alle “operazioni di capitalizzazione” degli stessi. Si ricordi che è proprio il meccanismo di capitalizzazione che comporta il fenomeno anatocistico per cui, se si vuole evitare che gli interessi scaduti generino ulteriori interessi, andrebbe esclusa qualsiasi forma di capitalizzazione periodica, sia trimestrale, sia annuale, degli interessi stessi.
Aldilà dei rilievi che si possono muovere alla chiarezza del testo, è indubitabile che le modifiche introdotte abbiano riproposto con forza tra gli addetti ai lavori il tema della legittimità giuridica della capitalizzazione trimestrale delle competenze, pratica comunemente adottata dalle banche che, pur comportando di fatto una accumulazione anatocistica degli interessi, prima del varo della Legge di Stabilità 2014 veniva prevalentemente considerata legittima, sempre nel limite in cui fosse accompagnata da specifica pattuizione, ai sensi di quanto disposto dalla delibera CICR 09/02/2000.
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Recenti pronunciamenti giurisprudenziali intervengono sulla questione ed esprimono un giudizio probabilmente definitivo sulla legittimità della pratica anatocistica a seguito dell’entrata in vigore della legge.
Due ordinanze collegiali dell’autorevole Tribunale di Milano, (25/03/2015, Dott. Francesco M. Ferrari e 03/04/2015, Dott.ssa Laura Cosentini) emesse in seguito al ricorso di una associazione di consumatori,
si sono espresse in favore dell’assoluto divieto di qualsiasi pratica anatocistica, ridimensionando il ruolo del CICR nonché l’applicabilità della citata delibera in relazione ai meccanismi di produzione degli interessi. I giudici hanno in definitiva ritenuto che l’anatocismo debba considerarsi del tutto illegittimo, a far data dall’entrata in vigore della legge di stabilità e che inoltre il principio sia già pienamente applicabile, anche in assenza di delibere attuativa da parte del CICR. Tutto ciò anche nel caso in cui il contratto preveda specifica pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e riconosca pari periodicità alla capitalizzazione degli interessi attivi. Il segnale più forte in tal senso è però arrivato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9127 del 06/05/2015. La Suprema Corte conferma l’orientamento del Tribunale di Milano dichiarando illegittimo l’anatocismo e con esso qualsiasi forma di capitalizzazione, trimestrale e perfino annuale degli interessi passivi.
I principi stabiliti dai citati pronunciamenti si intendono in ogni caso applicabili a partire dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014, ovvero dal 1° gennaio 2014, mentre per i periodi precedenti continuano ad applicarsi i principi sanciti da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità.
Immaginando una situazione con un orizzonte temporale molto ampio, si delinea un quadro giuridico piuttosto articolato. Nel caso di conti aperti in data antecedente l’entrata in vigore della delibera CICR 09/02/2000 l’anatocismo andrebbe considerato :
- illegittimo dall’apertura del conto fino al momento della sottoscrizione della cosiddetta clausola di reciprocità (ammesso che tale sottoscrizione sia effettivamente avvenuta);
- legittimo in seguito a tale pattuizione;
- nuovamente illegittimo a partire dal 1° gennaio 2014.
In figura si riportano gli intervalli temporali in cui si definiscono i periodi di illegittimità della pratica dell’applicazione dell’anatocismo.
Da qui l’esigenza di ricalcolare opportunamente il saldo di conto corrente escludendo qualsiasi effetto di capitalizzazione per il primo e il terzo periodo ed applicando la capitalizzazione convenuta soltanto per il secondo periodo.
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