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Jan 27, 2017 |
Anatocismo e Usura Bancaria | 

D.L. 14 febbraio 2016 n°18: la nuova norma sulla capitalizzazione degli interessi

Un favore alle banche o una maggiore tutela dei correntisti?

L’articolo 1283 c.c. stabilisce il divieto di anatocismo:

“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”

Fino al 1999 la pratica dell’anatocismo applicata dalle banche era considerata legittima perché l’uso che la giustificava era qualificato come uso normativo e come tale escluso dal divieto dell’art. 1283 c.c. Nella primavera dello stesso anno la Corte di Cassazione modificava il suo orientamento qualificando l’anatocismo come un uso negoziale e non più normativo ed, in tal modo, da quel momento in poi vietato dalla legge.

Il Governo, dopo qualche mese, con il decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 342, introducendo due commi nell’art. 120 d.lgs. 1 Settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle norme in materia bancaria) non solo legittimava l’anatocismo ma nello stesso tempo tentava superare il divieto stabilito dalla Corte di Cassazione, introducendo una sanatoria per le clausole presenti nei contratti stipulati anteriormente. La Consulta (con sentenza del 17 Ottobre 2000 n. 425) dichiarò incostituzionale la “sanatoria” per le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati precedentemente mentre rimaneva valida la capitalizzazione degli interessi dal 2000 in poi.

Il quadro normativo rimaneva immutato fino al 2013 quando fu emanata la Legge n°147 del 27/12/2013 (detta legge di stabilità 2014) che modificava il 2° comma dell’art. 120 del testo unico bancario prevedendo espressamente l'abolizione dell'anatocismo bancario in ogni sua forma a partire dal 1° gennaio 2014 e mettendo così fine alla prassi del calcolo degli interessi sugli interessi nei conti correnti.

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Ma la legge aveva demandato al CICR (il comitato interministeriale per il credito e il risparmio) l’emanazione di uno specifico regolamento sulle modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. La regolamentazione però non è mai stata attuata.

Durante il dibattito che si era aperto sull’operatività o meno della legge in mancanza del regolamento, interveniva il Tribunale di Milano che con due distinte ordinanze (la prima del 25.03.2015 seguita a pochi giorni da quella del 03.04.2015) stabiliva il principio secondo cui la riforma non necessita di attuazioni e il divieto di calcolare gli interessi sugli interessi si poteva considerare in vigore fin dal 1° gennaio 2014.

A parere di chi scrive e di molti autorevoli commentatori il problema della capitalizzazione degli interessi bancari appariva finalmente risolto.

Tutto questo accadeva fino all’approvazione del disegno di legge di conversione del d.l. 14 febbraio 2016 n°18, recante “misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”, che all’art 17-bis innova la precedente formulazione dell'art. 120 T.U.B., prevedendo che: 

Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi)

  1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

   «a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

   b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1o marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.».  

Con tale decreto il principio del divieto di anatocismo viene messo nuovamente in discussione.

Anche in questo caso il CICR è investito dell’onere di emanare un regolamento che però, a differenza del passato, è ben definito dai paletti posti dalla norma.

La nuova modifica legislativa è stata accolta in modo contrastante tra chi vede in essa la fine dell’anatocismo e chi invece, come alcune associazioni di difesa dei consumatori, come un passo indietro rispetto alla versione precedente.

Come stanno veramente le cose?

Diciamo fin da subito, per sgombrare ogni dubbio, che la pratica della capitalizzazione degli interessi diviene legittima, a differenza di quanto stabilito dal Legge n°147 del 27/12/2013, ma tale legittimità opera solo per la capitalizzazione annuale e non per quella trimestrale.

Vediamo con una serie di esempi pratici ed in attesa del regolamento del CICR quale dovrebbe essere l’impatto della nuova norma sul rapporto di conto corrente.

Le disposizioni contenute nel d.l. 18/2016 prefigurano, almeno in linea teorica tre scenari principali:

  1. Il 1° marzo il correntista paga puntualmente gli interessi maturati durante l’anno precedente e lo fa tramite una modalità alternativa all’addebito in conto, non avendo autorizzato la banca in tal senso;
  2. Il correntista autorizza la banca ad addebitare gli interessi in conto corrente, addebito che viene regolarmente registrato con valuta 1° marzo;
  3. Alla scadenza del 1° marzo il correntista non paga gli interessi e non autorizza l’addebito in conto, vedendo così maturare gli interessi di mora sugli interessi scaduti e non pagati.

Quale dei tre scenari è più vantaggioso per il correntista in termini economico-finanziari? Quale garantisce al correntista il tasso effettivo minore? Quale comporta il pagamento di minori interessi? E infine, rispetto alla modalità di addebito ancora oggi praticata dalle banche (la capitalizzazione trimestrale), il decreto introduce un vantaggio per i correntisti o favorisce le banche?

Tentiamo di dare una risposta oggettiva a quesiti avvalendoci di un esempio numerico.

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Immaginiamo di aprire un conto corrente il 01/01/2016 e di ottenere dalla banca un fido di € 50.000. Supponiamo di utilizzare la linea di credito a piena capienza, fin dal primo giorno, ovvero immaginiamo che il 01/01/2016 vengano prelevati immediatamente € 50.000 e che, fino alla chiusura, non intervengano ulteriori movimenti in quota capitale, né prelievi, né versamenti. Supponiamo che la banca applichi un tasso di interesse fisso dell’8% annuo sullo scoperto di conto corrente e addebiti trimestralmente una commissione dello 0,50% sul fido concesso, pari a € 250, più ulteriori € 25 di spese. Sia le commissioni che le spese vengono applicate alla chiusura di ciascun trimestre mediante addebito diretto in conto. Supponiamo per semplicità che non venga prevista alcuna maggiorazione di tasso per gli sconfinamenti oltre fido. Immaginiamo di seguire l’andamento del conto corrente per due anni, fino alla chiusura, che si suppone avvenga il 31/12/2017. Per poter valutare compiutamente il tasso di interessi complessivo dell’operazione di finanziamento, dobbiamo infine supporre che alla chiusura del conto venga interamente restituito il capitale di € 50.000 prelevato all’apertura.

A partire da queste condizioni ed ipotesi iniziali, analizziamo tre scenari alternativi:

1) INTERESSI PAGATI SENZA ADDEBITO IN CONTO

In questo caso, supponiamo che il correntista si avvalga delle nuove disposizioni di legge e scelga di pagare gli interessi senza autorizzare l’addebito del conto. Nel corso del primo anno, dunque, la banca non potrà addebitare in conto, né potrà comunque esigere il pagamento di alcun corrispettivo a titolo di interessi sullo scoperto. Supponiamo comunque che capitalizzi trimestralmente le commissioni e le spese. Gli interessi per l’anno 2016 diverranno esigibili solo a partire dal 01/03/2017 e verranno liquidati a parte, senza cioè modificare il saldo del conto corrente. Questo meccanismo produce un triplice effetto a vantaggio del correntista:

  1. Per tutto il primo anno (2016) il correntista non corrisponde alla banca alcun interesse. Il primo pagamento degli interessi cade non prima del 01/03/2017. Secondo la teoria dell’analisi finanziaria, ritardare il pagamento di determinate somme è sempre vantaggioso, a parità di importi dovuti.
  2. L’ammontare degli interessi dovuti per l’anno 2016, pari ad € 4.033,21, è inferiore al caso in cui la banca applichi la capitalizzazione trimestrale, in quanto privi di quote anatocistiche.
  3. Gli interessi dovuti, essendo liquidati a parte, non transiteranno per il conto corrente e quindi non provocheranno alcun ulteriore effetto di natura anatocistica.

A condizione di trascurare la quota residua imputabile alla capitalizzazione di commissioni e spese, tale ipotesi consente al correntista di sottrarsi a qualsiasi effetto di natura anatocistica. In altri termini, il meccanismo di calcolo ed addebito degli interessi risulterebbe in questo caso del tutto privo di anatocismo.

Il TAEG risulterà pari al 10,37%. Si sottolinea, infine, che oltre a comportare tasso effettivo minore, lo scenario in questione prevede anche il pagamento di interessi minori rispetto al caso della capitalizzazione trimestrale attualmente utilizzata dalle banche, pari a complessivi € 8.154,42.

2) INTERESSI PAGATI CON ADDEBITO IN CONTO

Questa seconda ipotesi si inscrive sempre nel quadro delineato dal d.l. 18/2016 ma prevede, a differenza del precedente, che il correntista autorizzi l’addebito in conto degli interessi. Per l’anno 2016, l’andamento dei saldi di conto e le modalità di addebito delle competenze saranno perfettamente identici al caso precedente. I due scenari iniziano a divergere a partire dal 01/03/2017, quando verranno addebitati in conto € 4.033,21 di interessi maturati sullo scoperto nel corso del 2016. L’addebito in conto produrrà un incremento dello scoperto e la produzione di interessi ulteriori. Gli interessi calcolati per l’anno 2017 saranno quindi maggiorati, rispetto al caso precedente, di una quota anatocistica, difatti saranno pari ad € 4.390,83, a fronte dei € 4.121,21 del caso 2. Entrambi gli importi sono in ogni caso inferiori ai € 4.588,46 che si avrebbero con capitalizzazione trimestrale.

Nel discutere il caso 1 (pagamento senza addebito in conto) avevamo evidenziato tre ragioni per le quali quello scenario era più vantaggioso per il correntista rispetto al caso della capitalizzazione trimestrale. I primi due effetti (ritardato pagamento degli interessi, assenza di capitalizzazione per tutto il 2016) permangono anche in questo secondo scenario. Quello che tuttavia rende il caso 2 meno vantaggioso rispetto al caso 1 è il fatto che gli interessi addebitati in conto il 01/03/2017 producono un effetto anatocistico sul conto stesso che si manifesta a partire dalla data di addebito.

L’analisi evidenzia un costo effettivo del 10,62%, che come ci attendevamo è inferiore a quello del caso con capitalizzazione trimestrale ma superiore al 10,37% del caso 1 (assenza di capitalizzazione). Anche da un punto di vista del totale degli interessi dovuti alla banca, in questo secondo caso (€ 8.424,04) il dato risulta intermedio tra il caso della capitalizzazione trimestrale ed il caso 1 (che rimane il più vantaggioso anche dal punto di vista strettamente economico).

3) INTERESSI NON PAGATI, NON AUTORIZZATO ADDEBITO IN CONTO

Immaginiamo che il correntista non conceda mai alla banca l’autorizzazione ad addebitare gli interessi in conto e tuttavia non riesca a far fronte con puntualità alla pretesa degli interessi per l’anno 2016 onorando le spettanze non prima del 31/12/2017. Nel frattempo, sugli interessi non corrisposti iniziano a maturare quelli di mora riproponendo di fatto uno schema anatocistico. Il TAEG risulta in definitiva pari al 10,42%, superiore soltanto a quello del caso 1 (pagamenti puntuali con assenza di capitalizzazione), che risultava pari al 10,37%. Almeno in termini finanziari, il presente scenario risulta tuttavia più vantaggioso rispetto al caso 2 (addebito degli interessi in conto) il cui TAEG risultava pari al 10,62%, per via della ritardata corresponsione degli interessi.

4) CONCLUSIONI

Si riporta una tabella di riepilogo dei risultati ottenuti dalla quale emerge che:

  1. tutti gli scenari previsti dal d.l. 18/2016 comportano un vantaggio per il correntista rispetto alla prassi attualmente seguita dalle banche dell’applicazione dell’anatocismo;
  2. anche rispetto al quadro delineato dalla Legge n°147 del 27/12/2013, che prevedrebbe il pagamento trimestrale degli interessi, senza addebito in conto, i tre scenari analizzati comportano un TAEG minore e quindi un vantaggio per il correntista;
  3. la modalità di gestione più vantaggiosa sia dal punto di vista economico che da quello finanziario è quella che, tramite il pagamento degli interessi al 1° marzo, consente di evitarne la capitalizzazione in conto ed il conseguente effetto anatocistico (caso 1).

Tabella di confronto dei 3 scenari analizzati:

 

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