Gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in merito alla ricostruzione del rapporto di credito in conto corrente a saldo zero
Giurisprudenza di merito e legittimità hanno delineato, in materia di ripetizione di indebito delle somme, dei casi in cui sia possibile annullare la posizione debitoria iniziale del correntista ricostruendo il rapporto di credito in conto corrente a partire da un saldo zero.
Nello specifico, i presupposti per l’annullamento del saldo iniziale possono o meno ricorrere se chi agisce in giudizio per la soddisfazione del proprio credito, sia una banca o il correntista.
Qualora ad agire per la soddisfazione del proprio credito sia la banca, sarà la stessa a dover dar prova documentale della propria posizione creditoria.
Tale considerazione fa leva su due punti cardine:
- l’istituto di credito non può invocare l’obbligo decennale di tenuta delle scritture contabili per giustificare la mancata produzione agli atti in giudizio degli estratti conto;
- la banca non può aggirare il principio dell’onere probatorio, come per altro disposto dall’art. 2697 c.c. che testualmente recita:
“1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 2. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.”
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In mancanza della produzione agli atti degli estratti conto bancari, non sarebbe possibile verificare l’eventuale credito vantato dalla banca nei confronti del correntista in quanto mancherebbe la metodologia analitica di calcolo sulla determinazione del saldo.
In virtù di quanto sovraesposto, la recente giurisprudenza di merito delinea l’applicazione di una sanzione civile indiretta, denominata “ricostruzione del rapporto di apertura di credito in c/c a saldo zero”. Operativamente ciò si traduce nell’annullare il saldo iniziale, qualora questo sia a debito, a partire dal primo estratto conto disponibile.
La necessità della prova documentale dei fatti è riconducibile anche alla verifica della corretta condotta dell’istituto di credito nella determinazione delle poste di addebito trimestrali. Il saldo a debito a sfavore del correntista potrebbe trovare la sua giustificazione nell’applicazione da parte dell’istituto di credito d’interessi ultra-legali, anatocistici. In virtù di ciò, non potendo dimostrare in che modo l’eventuale condotta illecita bancaria abbia contribuito alla determinazione di quel debito, si procede in via preventiva a tutelare il correntista, annullando quanto meno il saldo iniziale se negativo del primo estratto conto disponibile in sede di analisi.
Ulteriore giustificazione dell’applicazione della sanzione di cui sopra, si sono adottate per la natura stessa dell’attività bancaria, definita come attività d’impresa e soggetta in quanto tale alle disposizioni dell’art. 5 D.lgs. n.385 del 1993, il quale impone parametri di sana e prudente gestione nonché il criterio giurisprudenziale della vicinanza della prova.
Criterio che trova applicazione agli art.li 88 c.p.c., nonché dal principio riportato al secondo comma dell’art. 116 c.p.c. Secondo l’opinione prevalente in dottrina, i comportamenti sleali e disonesti consistono in attività rivolte ad alterare la normale applicazione del principio del contradditorio ed ottenere effetti vantaggiosi in conseguenza di un difetto di normale diligenza della controparte.
Per cui rientrano nella categoria sia la sottrazione alla produzione della prova documentale che l’affermazione dei fatti contrari al vero. La violazione della prova documentale fa sì che possano prodursi sanzioni disciplinari. Qualora ad agire in giudizio, per la ripetizione delle somme indebitamente versate sia il correntista, giacchè la prova documentale non è direttamente a disposizione di quest’ultimo, si partirà dalle risultanze del primo estratto conto utile prodotto agli atti in giudizio. Il correntista dovrà aver cura di produrre le vicende in dare ed avere del rapporto di credito in conto corrente che avrebbero prodotto, a causa di illecita condotta bancaria, ad esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
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Conclusioni
Il correntista non può in alcun modo aggirare le disposizioni dettate dagli art. li 2697c.c. e 2033 c.c., il primo come sopra ricordato, riguarda l’onere probatorio mentre il secondo è in riferimento all’indebito oggettivo, ossia il diritto a ripetere le somme indebitamente pagate, il quale ricorre solo e soltanto quando si riesce a dimostrare la mala fede di chi percepisce tali somme, rappresentato in tal caso dall’istituto di credito.
L’eventuale consulenza tecnica d’ufficio che abbia ricostruito il rapporto di conto corrente azzerando il saldo a carico del correntista, incorrerebbe in errore se ad agire in giudizio fosse quest’ultimo. Le ragioni che conducono a trarre tali conclusioni sono: “la mancanza dei presupposti sia per l’applicazione della sanzione civile indiretta, sia per la mancanza dell’applicazione del criterio della vicinanza della prova. Di contro, avrà senso l’applicazione della sanzione civile indiretta se ad agire è l’istituto di credito per la natura di attività d’impresa che connota l’esercizio dell’attività bancaria e il carico dell’onere probatorio che grava in capo a quest’ultima.”
Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione civile, sentenza del 25 novembre 2010, n. 23974
Cassazione civile, sentenza del 7 maggio 2015 n. 9201
Tribunale di Arezzo, sentenza n. 91 del 30 maggio 2013, est. Dott. Carlo Breggia
Tribunale di Brindisi, sentenza n 53 del 13 gennaio 2014, est. Dott.ssa Foderaro
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