Analisi, Valutazione e Pianificazione Aziendale 

Capitale circolante netto (CCN), cos’è e come calcolarlo. Un confronto tra le diverse formule utilizzate in Italia e all’estero.

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Con il D. Lgs. n. 83/2022 è in vigore dal 15/07/2022 il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019), dando attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 e alle disposizioni del D. L 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi.

Studi e Ricerche Crisi D' Impresa 

Con il D. Lgs. n. 83/2022 è in vigore dal 15/07/2022 il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019), dando attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 e alle disposizioni del D. L 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi.

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Il ciclo monetario misura il periodo di tempo, espresso in giorni, che intercorre tra i flussi monetari in uscita relativi al pagamento dei fornitori e i flussi monetari in entrata relativi agli incassi dai clienti. Come già illustrato nell’articolo dedicato al Capitale investito netto operativo, più lungo è il ciclo monetario e maggiore quantità di fonti sono necessarie a finanziare il CCNO (quest’ultimo è calcolato con la seguente formula: Rimanenze + Crediti commerciali e diversi inerenti alla gestione operativa - Debiti commerciali e diversi inerenti alla gestione operativa).

Analisi, Valutazione e Pianificazione Aziendale 

Il ciclo monetario misura il periodo di tempo, espresso in giorni, che intercorre tra i flussi monetari in uscita relativi al pagamento dei fornitori e i flussi monetari in entrata relativi agli incassi dai clienti. Come già illustrato nell’articolo dedicato al Capitale investito netto operativo, più lungo è il ciclo monetario e maggiore quantità di fonti sono necessarie a finanziare il CCNO (quest’ultimo è calcolato con la seguente formula: Rimanenze + Crediti commerciali e diversi inerenti alla gestione operativa - Debiti commerciali e diversi inerenti alla gestione operativa).

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Nei contratti di Leasing, la sola pattuizione del tasso nominale (TAN) con la mancata indicazione del tasso di attualizzazione (detto anche tasso Leasing) previsto dalla normativa Banca d’Italia implica la violazione di quanto disciplinato dall’art.117 TUB ed il conseguente ricalcolo ai tassi sostituiti.

Indeterminatezza del tasso 

Nei contratti di Leasing, la sola pattuizione del tasso nominale (TAN) con la mancata indicazione del tasso di attualizzazione (detto anche tasso Leasing) previsto dalla normativa Banca d’Italia implica la violazione di quanto disciplinato dall’art.117 TUB ed il conseguente ricalcolo ai tassi sostituiti.

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Il Giudice, una volta riconosciuto che il piano di ammortamento alla “FRANCESE” è redatto secondo il regime dell’interesse composto, ritiene che per la verifica dell’usura ab origine tra i costi vada incluso anche quello occulto a carico del mutuatario insito nell’utilizzo di tale regime. Pertanto, dichiara l’usurarietà del tasso di interesse effettivo concordato nel contratto con conseguente gratuità del finanziamento ai sensi dell’art. 1815.

Ammortamento francese in capitalizzazione semplice 

Il Giudice, una volta riconosciuto che il piano di ammortamento alla “FRANCESE” è redatto secondo il regime dell’interesse composto, ritiene che per la verifica dell’usura ab origine tra i costi vada incluso anche quello occulto a carico del mutuatario insito nell’utilizzo di tale regime. Pertanto, dichiara l’usurarietà del tasso di interesse effettivo concordato nel contratto con conseguente gratuità del finanziamento ai sensi dell’art. 1815.

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In caso di usura originaria, ai sensi dell’art. 1815 c.c., la non debenza degli interessi riguarda solo quelli usurari (che siano essi moratori e/o corrispettivi) ma non quelli “sani” ovvero non considerati dalla clausola nulla, che rimangono invece interamente dovuti.

Corte di Cassazione - Sentenze Fondamentali sull'Usura 

In caso di usura originaria, ai sensi dell’art. 1815 c.c., la non debenza degli interessi riguarda solo quelli usurari (che siano essi moratori e/o corrispettivi) ma non quelli “sani” ovvero non considerati dalla clausola nulla, che rimangono invece interamente dovuti.

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Con le nuove regole del default aziendale in vigore dal 1° gennaio 2021 e le modifiche che l’EBA ha apportato alle procedure di concessione del credito da parte delle banche, appare sempre più importante la necessità di monitorare costantemente la propria Centrale Rischi seguendo i suggerimenti ed apportando tutti i correttivi che elencheremo di seguito.

Rapporto Banche Imprese 

Con le nuove regole del default aziendale in vigore dal 1° gennaio 2021 e le modifiche che l’EBA ha apportato alle procedure di concessione del credito da parte delle banche, appare sempre più importante la necessità di monitorare costantemente la propria Centrale Rischi seguendo i suggerimenti ed apportando tutti i correttivi che elencheremo di seguito.

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È nulla la clausola pattizia degli interessi per indeterminatezza e per inosservanza della forma scritta in caso di pattuizione del solo T.A.N. senza espressa pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi. Sarà quindi necessario rimodulare il piano di ammortamento in regime semplice con contestuale applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB.

Rilevanza Anatocismo nel Piano di Ammortamento alla Francese 

È nulla la clausola pattizia degli interessi per indeterminatezza e per inosservanza della forma scritta in caso di pattuizione del solo T.A.N. senza espressa pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi. Sarà quindi necessario rimodulare il piano di ammortamento in regime semplice con contestuale applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB.

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La Commissione Europea con il Regolamento delegato (UE) 2018/171 del 19 ottobre 2017 disciplina una nuova definizione di default, fissando nuovi criteri per la determinazione della soglia di rilevanza applicata dalle banche sulle esposizioni in arretrato dei propri clienti. Le nuove regole sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2021.

Rapporto Banche Imprese 

La Commissione Europea con il Regolamento delegato (UE) 2018/171 del 19 ottobre 2017 disciplina una nuova definizione di default, fissando nuovi criteri per la determinazione della soglia di rilevanza applicata dalle banche sulle esposizioni in arretrato dei propri clienti. Le nuove regole sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2021.

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  1. Agli interessi di mora si applica la disciplina antiusura; 
  2. Agli interessi moratori e corrispettivi si riconosce l’autonomia delle due pattuizioni limitando l’eventuale usura per gli interessi di mora all’azzeramento di quest’ultimi, confermando invece la debenza degli interessi corrispettivi.
Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Corte di Cassazione - Sentenze Fondamentali sull'Usura 
  1. Agli interessi di mora si applica la disciplina antiusura; 
  2. Agli interessi moratori e corrispettivi si riconosce l’autonomia delle due pattuizioni limitando l’eventuale usura per gli interessi di mora all’azzeramento di quest’ultimi, confermando invece la debenza degli interessi corrispettivi.
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Sovraindebitamento: possibile la dilazione del pagamento in cinque anni

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, quarto comma, Legge n. 3/2012.

Sovraindebitamento Legge n. 3/2012 Giurisprudenza Accordo Sovraindebitamento Legge n. 3/2012 

Sovraindebitamento: possibile la dilazione del pagamento in cinque anni

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, quarto comma, Legge n. 3/2012.

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Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644

Giurisprudenza Usura su Finanziamenti Inclusione delle spese e degli oneri assicurativi per il calcolo del Teag 

Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644

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