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Rimini, Grand Hotel Rimini
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Lo scoring della Cloud Finance
Capitale circolante netto (CCN), cos’è e come calcolarlo. Un confronto tra le diverse formule utilizzate in Italia e all’estero.
Capitale circolante netto (CCN), cos’è e come calcolarlo. Un confronto tra le diverse formule utilizzate in Italia e all’estero.
Presentazione Sistemi avanzati per la misurazione delle performance e per il raggiungimento degli obiettivi aziendali
14-15 giugno 2023
Milano, Allianz MiCo
Presentazione Sistemi avanzati per la misurazione delle performance e per il raggiungimento degli obiettivi aziendali
14-15 giugno 2023
Milano, Allianz MiCo
Con il D. Lgs. n. 83/2022 è in vigore dal 15/07/2022 il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019), dando attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 e alle disposizioni del D. L 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi.
Con il D. Lgs. n. 83/2022 è in vigore dal 15/07/2022 il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019), dando attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 e alle disposizioni del D. L 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi.
Il ciclo monetario misura il periodo di tempo, espresso in giorni, che intercorre tra i flussi monetari in uscita relativi al pagamento dei fornitori e i flussi monetari in entrata relativi agli incassi dai clienti. Come già illustrato nell’articolo dedicato al Capitale investito netto operativo, più lungo è il ciclo monetario e maggiore quantità di fonti sono necessarie a finanziare il CCNO (quest’ultimo è calcolato con la seguente formula: Rimanenze + Crediti commerciali e diversi inerenti alla gestione operativa - Debiti commerciali e diversi inerenti alla gestione operativa).
Il ciclo monetario misura il periodo di tempo, espresso in giorni, che intercorre tra i flussi monetari in uscita relativi al pagamento dei fornitori e i flussi monetari in entrata relativi agli incassi dai clienti. Come già illustrato nell’articolo dedicato al Capitale investito netto operativo, più lungo è il ciclo monetario e maggiore quantità di fonti sono necessarie a finanziare il CCNO (quest’ultimo è calcolato con la seguente formula: Rimanenze + Crediti commerciali e diversi inerenti alla gestione operativa - Debiti commerciali e diversi inerenti alla gestione operativa).
Nei contratti di Leasing, la sola pattuizione del tasso nominale (TAN) con la mancata indicazione del tasso di attualizzazione (detto anche tasso Leasing) previsto dalla normativa Banca d’Italia implica la violazione di quanto disciplinato dall’art.117 TUB ed il conseguente ricalcolo ai tassi sostituiti.
Nei contratti di Leasing, la sola pattuizione del tasso nominale (TAN) con la mancata indicazione del tasso di attualizzazione (detto anche tasso Leasing) previsto dalla normativa Banca d’Italia implica la violazione di quanto disciplinato dall’art.117 TUB ed il conseguente ricalcolo ai tassi sostituiti.
Orientamenti emanati in applicazione dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010
Orientamenti emanati in applicazione dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010
Il Giudice, una volta riconosciuto che il piano di ammortamento alla “FRANCESE” è redatto secondo il regime dell’interesse composto, ritiene che per la verifica dell’usura ab origine tra i costi vada incluso anche quello occulto a carico del mutuatario insito nell’utilizzo di tale regime. Pertanto, dichiara l’usurarietà del tasso di interesse effettivo concordato nel contratto con conseguente gratuità del finanziamento ai sensi dell’art. 1815.
Il Giudice, una volta riconosciuto che il piano di ammortamento alla “FRANCESE” è redatto secondo il regime dell’interesse composto, ritiene che per la verifica dell’usura ab origine tra i costi vada incluso anche quello occulto a carico del mutuatario insito nell’utilizzo di tale regime. Pertanto, dichiara l’usurarietà del tasso di interesse effettivo concordato nel contratto con conseguente gratuità del finanziamento ai sensi dell’art. 1815.
In caso di usura originaria, ai sensi dell’art. 1815 c.c., la non debenza degli interessi riguarda solo quelli usurari (che siano essi moratori e/o corrispettivi) ma non quelli “sani” ovvero non considerati dalla clausola nulla, che rimangono invece interamente dovuti.
In caso di usura originaria, ai sensi dell’art. 1815 c.c., la non debenza degli interessi riguarda solo quelli usurari (che siano essi moratori e/o corrispettivi) ma non quelli “sani” ovvero non considerati dalla clausola nulla, che rimangono invece interamente dovuti.
Con le nuove regole del default aziendale in vigore dal 1° gennaio 2021 e le modifiche che l’EBA ha apportato alle procedure di concessione del credito da parte delle banche, appare sempre più importante la necessità di monitorare costantemente la propria Centrale Rischi seguendo i suggerimenti ed apportando tutti i correttivi che elencheremo di seguito.
Con le nuove regole del default aziendale in vigore dal 1° gennaio 2021 e le modifiche che l’EBA ha apportato alle procedure di concessione del credito da parte delle banche, appare sempre più importante la necessità di monitorare costantemente la propria Centrale Rischi seguendo i suggerimenti ed apportando tutti i correttivi che elencheremo di seguito.
È nulla la clausola pattizia degli interessi per indeterminatezza e per inosservanza della forma scritta in caso di pattuizione del solo T.A.N. senza espressa pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi. Sarà quindi necessario rimodulare il piano di ammortamento in regime semplice con contestuale applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB.
È nulla la clausola pattizia degli interessi per indeterminatezza e per inosservanza della forma scritta in caso di pattuizione del solo T.A.N. senza espressa pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi. Sarà quindi necessario rimodulare il piano di ammortamento in regime semplice con contestuale applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB.
Le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle
Le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle
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Data: 18/11/2020
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Data: 04/12/2020
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Data: 09/12/2020
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Data: 13/01/2021
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Crediti formativi Dott. Commercialisti
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La Commissione Europea con il Regolamento delegato (UE) 2018/171 del 19 ottobre 2017 disciplina una nuova definizione di default, fissando nuovi criteri per la determinazione della soglia di rilevanza applicata dalle banche sulle esposizioni in arretrato dei propri clienti. Le nuove regole sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2021.
La Commissione Europea con il Regolamento delegato (UE) 2018/171 del 19 ottobre 2017 disciplina una nuova definizione di default, fissando nuovi criteri per la determinazione della soglia di rilevanza applicata dalle banche sulle esposizioni in arretrato dei propri clienti. Le nuove regole sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2021.
Sovraindebitamento: possibile la dilazione del pagamento in cinque anni
Negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, quarto comma, Legge n. 3/2012.
Sovraindebitamento: possibile la dilazione del pagamento in cinque anni
Negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, quarto comma, Legge n. 3/2012.