Nuove linee guida EBA sull'erogazione e monitoraggio dei prestiti
Orientamenti emanati in applicazione dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010
Pubblicazione 29/05/2020
Obiettivi delle nuove regole
Con le nuove regole le autorità europee si pongono l’obiettivo di rendere gli istituti finanziari ancora più prudenti in tutte le fasi di concessione, gestione e monitoraggio dei crediti.
Se non gestite in maniera efficace queste nuove regole renderanno sempre più difficile l’accesso al credito bancario soprattutto per le PMI. Per tale motivo diventa di assoluta necessità che le aziende ed i loro consulenti ne tengano conto e si preparino adeguatamente.
Applicazione
Dal 30 giugno 2021 per i nuovi prestiti e anticipazioni
Dal 30 giugno 2022 per i prestiti e anticipazioni già esistenti
In particolare:
Le sezioni 5 e 6 si applicano ai prestiti e alle anticipazioni emessi dopo il 30 giugno 2021.
La sezione 5 si applica anche ai prestiti e alle anticipazioni già esistenti al 30 giugno 2021 se i loro termini e condizioni sono stati modificati dopo il 30 giugno 2022, purché le modifiche seguano l’approvazione di una specifica decisione sul credito, e se la loro attuazione richiede un nuovo contratto di prestito con il cliente o un addendum al contratto esistente.
La sezione 7 si applica alla valutazione, al monitoraggio e alla rivalutazione di garanzie immobiliari o mobiliari, escluse le garanzie finanziarie, effettuata dopo il 30 giugno 2021.
La sezione 8 si applica a tutte le linee di credito emesse dopo il 30 giugno 2021.
In relazione alla sezione 8, nel caso non dispongano di tutte le informazioni e i dati pertinenti, come specificato nei presenti orientamenti, da utilizzare per il monitoraggio dei clienti esistenti o delle linee di credito concesse prima della data di applicazione, gli enti dovrebbero raccogliere le informazioni e i dati mancanti entro il 30 giugno 2024, attraverso una regolare revisione del merito creditizio dei mutuatari, come indicato nei presenti orientamenti.
Modifiche nel rapporto banche imprese
- Maggiore importanza all’analisi qualitativa
- Passaggio dall’ottica dell’analisi su dati storici a quella su dati prospettici (business plan)
- Monitoraggio costante delle posizioni
- Importanza agli aspetti strategici della gestione aziendale
- Analisi degli scenari e risk management
- Minore importanza alle garanzie rispetto ai flussi e alla capacità di rimborso prospettica
- Valutare l’esposizione del cliente ai fattori ESG, in particolare ai fattori ambientali
1. Procedure per la concessione di prestiti
Si applicano ai prestiti e alle anticipazioni emessi dopo il 30 giugno 2021
Le regole sono suddivise a seconda delle dimensioni delle aziende.
Come si vede il problema più importante che comporterà molte criticità sta nel fatto di non aver indicato regole specifiche per le microaziende differenziandole dalle piccole. In tal caso, un piccolo artigiano senza dipendenti con un fatturato di € 30.000 è trattato allo stesso modo di un’azienda con 40 dipendenti.
1.1 Informazione e documentazione comuni per merito creditizio
Ai fini della valutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese, gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzare le seguenti informazioni:
- finalità del prestito, se pertinente per il tipo di prodotto;
- reddito e flusso di cassa;
- posizione e impegni finanziari, comprese le attività costituite in garanzia e le passività potenziali;
- modello di business e struttura aziendale (informazioni qualitative);
- piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie (informazioni quantitative);
- garanzia reale (per i prestiti garantiti);
- altri fattori di attenuazione del rischio, come eventuali garanzie personali;
- documentazione legale specifica del tipo di prodotto (ad esempio, permessi, contratti).
2. Prestiti a microimprese e piccole imprese
Gli enti dovrebbero valutare la capacità attuale e futura del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito considerando quali principali fonti di rimborso:
- flusso di cassa generato dalle operazioni ordinarie (Flusso di cassa operativo)
- eventuali proventi derivanti dalla cessione delle attività, ove applicabile nell’ambito delle finalità del contratto di prestito
Importanza dei flussi rispetto alle garanzie
Nel valutare il merito creditizio del cliente, le banche dovranno porre l’enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l’approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l’approvazione di un contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d’uscita dell’ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso.
Elementi per la valutazione del merito creditizio
Per la valutazione del merito creditizio gli enti dovrebbero:
- Analizzare la posizione finanziaria e il rischio di credito del cliente
- Analizzare il modello di business e la strategia aziendale del cliente
- Determinare e valutare il credit scoring o il rating interno del cliente
- considerare tutti gli impegni finanziari del cliente (analisi andamentale interna ed esterna della Centrale dei Rischi):
- le linee di credito impegnate, utilizzate e non utilizzate;
- le esposizioni creditizie del cliente e il suo comportamento di rimborso passato;
- altre obbligazioni derivanti da imposte o da altre autorità pubbliche
- Valutare la struttura dell’operazione, compreso il rischio di subordinazione strutturale e i relativi termini e condizioni, (se rilevante)
- Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi, gli enti dovrebbero effettuare la valutazione a livello individuale e, se del caso, a livello di gruppo, in conformità degli orientamenti ABE sui clienti connessi
- Valutare l’esposizione del cliente ai fattori ESG, in particolare ai fattori ambientali e all’impatto sul cambiamento climatico, e l’adeguatezza delle strategie di mitigazione, come specificate dal cliente
1. Analizzare la posizione finanziaria del cliente
Analizzare la posizione finanziaria e il rischio di credito del cliente, come indicato di seguito:
- a1. la posizione finanziaria attuale e prospettica, compresi i bilanci, la fonte della capacità di rimborso per adempiere gli obblighi contrattuali, anche in caso di possibili eventi sfavorevoli, e, se del caso, la struttura patrimoniale, il capitale circolante, il reddito e il flusso di cassa;
- a2. il livello di leva finanziaria, la distribuzione dei dividendi e le spese in conto capitale effettive e previste del cliente (se del caso);
- a3. il profilo di esposizione fino alla scadenza, in relazione ai potenziali movimenti di mercato, come le esposizioni denominate in valuta estera e le esposizioni garantite da veicoli di rimborso (se del caso);
- a4. la probabilità di default, sulla base del credit scoring o del rating interno (se del caso);
- a5. l’uso di opportune metriche e indicatori finanziari, specifici per classe di attività o per tipo di prodotto, in linea con la loro propensione al rischio di credito e con le politiche e i limiti ad esso relativi stabiliti in conformità delle sezioni 4.2 e 4.3, anche considerando le metriche di cui all’allegato 3.
Strumenti da utilizzare
Business as usual. Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie utilizzate nell’analisi siano realistiche e ragionevoli. Tali proiezioni/previsioni dovrebbero essere basate almeno sulla proiezione futura di dati finanziari passati. Gli enti dovrebbero valutare se tali proiezioni sono in linea con le proprie previsioni economiche e di mercato. Laddove nutrono timori sostanziali riguardo all’affidabilità di tali proiezioni finanziarie, gli enti dovrebbero effettuare le proprie proiezioni sulla posizione finanziaria e sulla capacità di rimborso dei clienti.
Analisi Holding. Se del caso, nel concedere un prestito a una società di partecipazione («holding»), gli enti dovrebbero valutare la posizione finanziaria di quest’ultima sia come entità separata, ad esempio a livello consolidato, sia come entità singola, se la società di partecipazione non è essa stessa una società operativa o se gli enti non dispongono di garanzie concesse dalle società operative alla società di partecipazione.
2. Analisi del modello di business e della strategia aziendale del cliente
Analizzare il modello di business e la strategia aziendale del cliente, come indicato di seguito:
- Valutazione del modello di business e la strategia aziendale dei clienti, anche in relazione alla finalità del prestito;
- Valutare le conoscenze, l’esperienza e la capacità del cliente di gestire le operazioni aziendali, le attività o gli investimenti legati al contratto di prestito (ad esempio, uno specifico immobile per un prestito su un immobile non residenziale);
- Valutare la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni finanziarie, in linea con le specificità del settore in cui opera il cliente;
- Valutare la dipendenza del cliente da contratti, clienti o fornitori chiave, e l’influenza da questi esercitata sulla generazione di flussi di cassa, comprese eventuali concentrazioni.
- Valutare la presenza di una potenziale dipendenza del cliente da persone chiave (KEYMAN) e, se necessario, individuare insieme a quest’ultimo possibili misure di mitigazione.
- Determinare e valutare il credit scoring o il rating interno del cliente, quando possibile, in conformità alle politiche e alle procedure relative al rischio di credito.
- Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi, gli enti dovrebbero effettuare la valutazione a livello individuale e, se del caso, a livello di gruppo, in conformità degli orientamenti ABE sui clienti connessi, soprattutto quando il rimborso dipende dal flusso di cassa proveniente da altre parti connesse.
3. Valutazione delle garanzie personali e delle garanzie reali
Gli enti dovrebbero valutare le garanzie reali utilizzate ai fini dell’attenuazione del rischio a fronte dei requisiti per le garanzie reali stabiliti nell’ambito della propensione al rischio di credito dell’ente e delle politiche e procedure ad esso relative, compresa la valutazione e la proprietà, e controllare tutta la documentazione pertinente.
Gli enti dovrebbero valutare eventuali garanzie personali, clausole restrittive, clausole di «negative pledge» e contratti di servizio del debito utilizzati ai fini dell’attenuazione del rischio.
Se pertinente per le decisioni sul credito, gli enti dovrebbero valutare i fattori di supporto del capitale proprio e del credito dell’emittente, come l’assicurazione su ipoteche, eventuali garanzie di finanziamento a lungo termine («take-out commitment») e garanzie di rimborso da fonti esterne.
Se un contratto di prestito comporta una qualsiasi forma di garanzia personale da parte di terzi, gli enti dovrebbero valutare il livello di protezione fornito dalla garanzia e, se del caso, effettuare una valutazione del merito creditizio del garante, applicando le pertinenti disposizioni dei presenti orientamenti, a seconda che il garante sia una persona fisica o un’impresa. La valutazione del merito creditizio del garante dovrebbe essere proporzionata all’entità della garanzia personale in relazione al prestito e al tipo di garante.
4. Impatti ambientali
Gli enti dovrebbero tenere conto dei rischi associati ai fattori ESG per le condizioni finanziarie dei mutuatari, e in particolare del potenziale impatto dei fattori ambientali e del cambiamento climatico, nella loro propensione al rischio di credito e nelle politiche e procedure ad esso relative. I rischi del cambiamento climatico per le performance finanziarie dei clienti possono materializzarsi principalmente sotto forma di rischi fisici, come quelli che derivano dagli effetti tangibili del cambiamento climatico, compresi i rischi di responsabilità civile per aver contribuito al cambiamento climatico stesso, o i rischi di transizione, ad esempio quelli che derivano dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici. Inoltre, possono verificarsi altri rischi, quali cambiamenti delle preferenze del mercato e dei consumatori e rischi legali, che potrebbero influire sull’andamento delle attività sottostanti.
3. Prestiti alle medie e grandi imprese
Caratteristiche generali
- a) Gli enti dovrebbero valutare la capacità attuale e futura del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito;
- b) Gli enti dovrebbero analizzare la domanda di prestito del cliente per assicurare che questa sia in linea con la propensione al rischio di credito, le politiche, i criteri di concessione del credito, i limiti e le relative metriche dell’ente;
- c) Gli enti dovrebbero considerare quali principali fonti di rimborso il flusso di cassa generato dalle operazioni ordinarie del cliente e, ove applicabile nell’ambito delle finalità del contratto di prestito, gli eventuali proventi derivanti dalla cessione delle attività;
- d) Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d’uscita dell’ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso del prestito si basi sulla vendita dell’immobile dato in garanzia o sulla garanzia reale liquida fornita.
1. Elementi per la valutazione del merito creditizio
- 1. Analizzare la posizione finanziaria e il rischio di credito del cliente;
- 2. Analizzare la struttura organizzativa, il modello di business e la strategia aziendale del cliente;
- 3. Determinare e valutare il credit scoring o il rating interno del cliente, se del caso, in conformità alle politiche e alle procedure relative al rischio di credito;
- 4. Considerare tutti gli impegni finanziari del cliente, come tutte le linee di credito impegnate, utilizzate e non utilizzate, con gli enti, comprese le linee di capitale circolante, le esposizioni creditizie del cliente e il suo comportamento di rimborso passato, così come altre obbligazioni derivanti da imposte o altre autorità pubbliche o fondi di previdenza sociale;
- 5. Valutare la struttura dell’operazione, compreso il rischio di subordinazione strutturale e i relativi termini e condizioni, ad esempio le clausole restrittive, e, ove applicabile, le garanzie personali di terzi e la struttura della garanzia reale.
- 6. Gruppo. Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi, gli enti dovrebbero effettuare la valutazione a livello individuale e, se del caso, a livello di gruppo, in conformità degli orientamenti ABE sui clienti connessi, soprattutto quando il rimborso dipende dal flusso di cassa proveniente da altre parti connesse. Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi collegati a banche centrali ed enti sovrani, compresi governi centrali, autorità regionali e locali e organismi del settore pubblico, gli enti dovrebbero valutare la singola entità.
- 7. Prestiti transfrontalieri. Per le attività di prestito con elementi transfrontalieri (ad esempio, finanziamento al commercio, finanziamento all’esportazione), gli enti dovrebbero tenere conto del contesto politico, economico e giuridico in cui opera la controparte estera del cliente dell’ente. Gli enti dovrebbero valutare la possibilità dell’acquirente di trasferire fondi, la capacità del fornitore di eseguire l’ordine, compresa la sua capacità di soddisfare i requisiti legali locali applicabili, e la capacità finanziaria del fornitore di gestire eventuali ritardi nell’operazione.
- 8. Fattori ambientali. Al fine di identificare i clienti che sono esposti, direttamente o indirettamente, a maggiori rischi associati ai fattori ESG, gli enti dovrebbero valutare la possibilità di utilizzare heat maps che evidenzino, ad esempio, i rischi climatici e ambientali dei singoli (sotto-)settori economici in un grafico o su un sistema di misura. Per i prestiti o i clienti associati a un rischio ESG più elevato, è necessaria un’analisi più approfondita del modello di business effettivo del cliente, compresa una revisione delle emissioni di gas a effetto serra attuali e previste, del contesto di mercato, dei requisiti di vigilanza ESG per le società in esame e del probabile impatto della regolamentazione ESG sulla posizione finanziaria del cliente.
2. Analisi della posizione finanziaria del cliente
Ai fini dell’analisi della posizione finanziaria nell’ambito della valutazione del merito creditizio gli enti dovrebbero considerare gli elementi che seguono:
- a. la posizione finanziaria attuale e prevista, compresi i bilanci e la struttura patrimoniale, il capitale circolante, il reddito, il flusso di cassa e la fonte della capacità di rimborso per adempiere gli obblighi contrattuali, ad esempio la capacità di servizio del debito, anche in caso di possibili eventi sfavorevoli (cfr. anche l’analisi di sensibilità); le voci da analizzare dovrebbero comprendere, a titolo non esaustivo, il flusso di cassa disponibile per il servizio del debito della linea di credito in esame;
- b. il risultato netto di gestione e la redditività, specialmente in relazione al debito gravato da interessi;
- c. il livello di leva finanziaria, la distribuzione dei dividendi e le spese in conto capitale effettive e previste del cliente, nonché il suo ciclo di conversione di cassa in relazione alla linea di credito in esame;
- d. il profilo di esposizione fino alla scadenza, in relazione ai potenziali movimenti di mercato (ad esempio, come le esposizioni denominate in valuta estera e le esposizioni garantite da veicoli di rimborso);
- e. se del caso, la probabilità di default, sulla base del credit scoring o del rating interno;
- f. l’uso di opportune metriche e indicatori finanziari, specifici per classe di attività o per tipo di prodotto, in linea con la loro propensione al rischio di credito e con le politiche e i limiti ad esso relativi stabiliti in conformità delle sezioni 4.2 e 4.3, anche considerando le metriche di cui all’allegato 3 nella misura in cui ciò sia applicabile e adeguato alla specifica proposta di credito;
- g. assicurare che le proiezioni finanziarie nell’analisi siano realistiche e ragionevoli, e in linea con le previsioni economiche e di mercato dell’ente. Laddove nutrono timori sostanziali riguardo all’affidabilità di tali proiezioni finanziarie, gli enti dovrebbero effettuare le proprie proiezioni sulla posizione finanziaria dei clienti e, se del caso, utilizzarle per mettere in discussione le proiezioni fornite da questi ultimi;
- h valutare inoltre la potenziale redditività futura del cliente, al fine di misurare l’impatto degli utili non distribuiti e quindi l’impatto sul capitale proprio, in particolare nei casi in cui il cliente non è stato in grado di generare utili positivi nel tempo;
- i. effettuare una valutazione del ciclo di conversione di cassa del cliente, per misurare il tempo necessario all’impresa per convertire l’investimento in scorte e altri apporti di risorse in disponibilità di cassa attraverso la vendita dei suoi specifici beni e servizi. Gli enti dovrebbero essere in grado di comprendere il ciclo di conversione di cassa di un cliente per stimare il fabbisogno di capitale circolante e individuare i costi ricorrenti, al fine di valutare la sua continua capacità di rimborsare le linee di credito nel tempo;
- j. Gli enti dovrebbero, se del caso, valutare tali indicatori finanziari rispetto alle metriche e ai limiti stabiliti nella loro propensione al rischio di credito e nelle politiche e nei limiti ad esso relativi, in conformità delle sezioni 4.2 e 4.3.
- k. Holding. Nel concedere un prestito a una società di partecipazione («holding»), gli enti dovrebbero valutare la posizione finanziaria di quest’ultima sia come entità separata, ad esempio a livello consolidato, sia come entità singola, se la società di partecipazione non è essa stessa una società operativa o se gli enti non dispongono di garanzie concesse dalle società operative alla società di partecipazione.
3. Analisi di sensibilità nella valutazione del merito creditizio
Valutare la sostenibilità e la fattibilità della posizione finanziaria e della futura capacità di rimborso del cliente in condizioni potenzialmente avverse che potrebbero verificarsi nel corso della durata del contratto di prestito.
Nell’effettuare un’analisi di sensibilità della capacità di rimborso del cliente in condizioni future sfavorevoli, gli enti dovrebbero tenere conto dei seguenti eventi:
- a. un grave ma plausibile calo dei ricavi o dei margini di profitto di un cliente;
- b. un evento di perdita operativa grave ma plausibile; il verificarsi di gravi ma plausibili problemi di gestione;
- d. il fallimento di un importante partner commerciale, cliente o fornitore;
- e. un grave ma plausibile danno alla reputazione;
- f. un grave ma plausibile deflusso di liquidità, modifiche dei finanziamenti o un aumento della leva finanziaria di un cliente;
- g. variazioni sfavorevoli dei prezzi dei beni a cui il cliente è prevalentemente esposto (ad esempio, come materie prime o prodotti finali) e dei tassi di cambio.
- b) Eventi di mercato (attiene al contesto macroeconomico generale, all’ambiente competitivo, all’area geografica, alle caratteristiche del mercato di riferimento e alla dimensione aziendale)
- h. un grave ma plausibile rallentamento macroeconomico;
- i. una grave ma plausibile contrazione dei settori economici in cui operano il cliente e i suoi clienti;
- j. una variazione significativa del rischio politico, normativo e geografico;
- k. un aumento significativo ma plausibile del costo del finanziamento, ad esempio un aumento del tasso di interesse di 200 punti base su tutte le linee di credito del cliente.
- a) Eventi idiosincratici (attiene essenzialmente alle caratteristiche della governance, all’assetto proprietario, alle qualità del management e alle risorse umane)
4. Analisi del modello di business e della strategia aziendale del cliente
Gli enti dovrebbero valutare il modello di business e la strategia aziendale dei clienti, anche in relazione alla finalità del prestito.
Gli enti dovrebbero valutare le conoscenze, l’esperienza e la capacità del cliente di gestire le operazioni aziendali, le attività o gli investimenti legati ai contratti di prestito (ad esempio, uno specifico immobile per un prestito su un immobile non residenziale).
Gli enti dovrebbero valutare la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni finanziarie, in linea con le specificità del settore in cui opera il cliente.
Gli enti dovrebbero valutare la dipendenza del cliente da contratti, clienti o fornitori chiave, e l’influenza da questi esercitata sulla generazione di flussi di cassa, comprese eventuali concentrazioni.
5. Valutazione delle garanzie personali e delle garanzie reali
Gli enti dovrebbero valutare eventuali garanzie personali, clausole restrittive, clausole di «negative pledge» e contratti di servizio del debito utilizzati ai fini dell’attenuazione del rischio. Gli enti dovrebbero anche considerare se il valore della garanzia reale è in qualche modo correlato all’attività del cliente o alla sua capacità di generare flussi di cassa.
Gli enti dovrebbero valutare i fattori di supporto del capitale proprio e del credito dell’emittente, come l’assicurazione su ipoteche, eventuali garanzie di finanziamento a lungo termine («take-out commitment») e garanzie di rimborso da fonti esterne.
Se un contratto di prestito comporta una qualsiasi forma di garanzia personale da parte di terzi, gli enti dovrebbero valutare il livello di protezione fornito dalla garanzia e, se del caso, effettuare una valutazione del merito creditizio del garante, applicando le pertinenti disposizioni dei presenti orientamenti, a seconda che il garante sia una persona fisica o un’impresa.
Se, nelle operazioni di prestito sindacato o di finanza di progetto, i flussi di pagamento passano attraverso un soggetto esterno all’operazione, ad esempio un agente designato, gli enti (o i «mandated lead arranger» o i loro agenti designati) dovrebbero valutare la solidità dell’agente. Per le operazioni di «cross-border lending» e finanza di progetto, l’agente dovrebbe essere l’unico emittente di eventuali garanzie personali, lettere di credito o documenti simili emessi per conto del fornitore nell’operazione.
Allegato 1 – Criteri di concessione del credito
Il presente allegato fornisce una serie di criteri da considerare nell’elaborazione e nella documentazione dei criteri di concessione del credito, in conformità dei presenti orientamenti.
Prestiti a microimprese, piccole, medie e grandi imprese
- Specificazione dei mercati geografici e dei settori economici
- Criteri di accettazione dei clienti, vale a dire sulla base di specifiche probabilità di default, rating esterni, tipi di clienti, risultati comprovati, ecc.
- Requisiti minimi per i ricavi, il flusso di cassa e le proiezioni finanziarie
- Requisiti minimi per le garanzie
- Requisiti minimi per le garanzie personali e altri fattori di supporto del credito
- Requisiti minimi per le clausole restrittive accettabili
- Requisiti per il prelievo di credito da parte del cliente
- Importi massimi dei prestiti
- Limiti adeguati per i prestiti senza rivalsa o con rivalsa parziale
- Scadenze massime dei prestiti
- Piani di ammortamento e norme per l’ammissibilità e i limiti dei prestiti non ad ammortamento e per l’utilizzo delle riserve di interessi e delle strutture di «cash sweep»
- Limiti basati sul rischio (in termini di concentrazione, tipo di prodotto, ecc.)
- Limiti accettabili per il rapporto loan-to-value (per i prestiti garantiti)
- Limiti accettabili per il rapporto di copertura del servizio del debito DSCR
- Limiti accettabili per il rapporto di copertura degli interessi
- Limiti accettabili per l’EBITDA
- Limiti accettabili per il coefficiente di leva finanziaria
- Limiti accettabili per il rapporto debt-to equity
- Limiti accettabili per il rapporto loan-to-cost
- Limiti accettabili per il rapporto cash flow-to-debt service
- Limiti accettabili per l’indicatore retun-to-equity e redditività dei mezzi propri
- Limiti accettabili per il tasso di capitalizzazione (risultato netto di gestione/valore di mercato)
- Standard per la gestione e l’attenuazione dei rischi di natura ambientale
- Politica di conformità con requisiti macroprudenziali
Allegato 2 – Informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio
Il presente allegato fornisce una serie di informazioni, dati ed elementi probatori che gli enti e i creditori dovrebbero prendere in considerazione durante la raccolta di informazioni ai fini della valutazione del merito creditizio, in conformità dei presenti orientamenti.
Prestiti a microimprese, piccole, medie e grandi imprese
- Informazioni sulla finalità del prestito
- Prova della finalità del prestito, se del caso
- Prospetti di bilancio e note di accompagnamento a livello di entità singola e a livello consolidato (stato patrimoniale, conto economico, flusso di cassa) relativi a un periodo ragionevole, conti certificati o sottoposti a revisione contabile
- Relazione/prospetto di anzianità dei crediti
- Piano aziendale sia per il cliente che in relazione alla finalità del prestito
- Evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali
- Dati dei registri dei crediti o degli uffici crediti, contenenti quanto meno informazioni sulle passività finanziarie e sugli arretrati di pagamento
- Informazioni sul rating del credito esterno del cliente, se del caso
- Informazioni sulle clausole restrittive esistenti e sul loro rispetto da parte del cliente, se del caso
- Informazioni su importanti contenziosi che vedono coinvolto il cliente al momento della richiesta
- Informazioni sulla garanzia reale, se del caso
- Attestazione della proprietà della garanzia reale, se del caso
- Attestazione del valore della garanzia reale
- Attestazione dell’assicurazione della garanzia reale
- Informazioni sull’esigibilità della garanzia (nel caso di un prestito specializzato, descrizione della struttura e del pacchetto di garanzie reali dell’operazione)
- Informazioni sulle garanzie personali, altri fattori di attenuazione del rischio di credito e garanti, se del caso
- Informazioni sulla struttura proprietaria del cliente ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT)
Allegato 3 – Metriche per la concessione e il monitoraggio del credito
Il presente allegato fornisce una serie di metriche specifiche relative al credito che gli enti e i creditori dovrebbero prendere in considerazione nell’effettuare le valutazioni del merito creditizio e il monitoraggio del rischio di credito, in conformità dei presenti orientamenti. Se del caso e più appropriato, gli enti e i creditori possono utilizzare a tal fine altre metriche.
Prestiti a microimprese, piccole, medie e grandi imprese
- Equity ratio (capitale proprio/attività totali)
- debt-to-equity ratio (a lungo termine)
- EBITDA
- Debt yield (risultato netto di gestione/importo del prestito)
- DEBT/EBITDA
- Enterprise value (somma del valore di mercato delle azioni ordinarie, delle azioni privilegiate, dei debiti e degli interessi di minoranza, meno la liquidità e gli investimenti)
- Capitalisation rate (risultato netto di gestione/valore di mercato)
- Qualità dell’attivo
- Total debt service coverage ratio (EBITDA/servizio del debito complessivo)
- Cash debt coverage ratio (flusso di cassa netto generato dall’attività operativa diviso la media delle passività correnti della società in scadenza entro un certo periodo di tempo)
- Coverage ratio (totale delle attività correnti diviso per il totale del debito a breve termine)
- Analisi dei flussi di cassa futuri
- Rendimento delle attività totali
- Debt service
- Loan to cost (LTC)
- Interest coverage ratio
- Return on equity ratio (utile al netto di interessi e imposte/media del capitale proprio)
- Redditività del capitale investito
- Margine di profitto netto
- Andamento del fatturato
Copyright 2021 © Cloud Finance Srl - riproduzione riservata
Ti potrebbe interessare anche:
- Lettura e interpretazione dei dati contenuti nella Centrale rischi
La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati, gestita dalla Banca d’Italia, che contiene le informazioni sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario registrando così la loro storia creditizia.
- La definizione di default alla luce delle linee guida EBA e del regolamento delegato (UE) 2018/171
La Commissione Europea con il Regolamento delegato (UE) 2018/171 del 19 ottobre 2017 disciplina una nuova definizione di default, fissando nuovi criteri per la determinazione della soglia di rilevanza applicata dalle banche sulle esposizioni in arretrato dei propri clienti.